Cassazione Civile, Ordinanza n. 10963/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, adottato per immobili di proprietà di più soggetti e finalizzato alla costruzione di un nuovo palazzo di giustizia. Il giudice d'appello, in sede di opposizione alla stima dell'indennità, aveva aumentato sensibilmente la somma dovuta, includendo anche il valore di fabbricati e manufatti e applicando parametri ritenuti più favorevoli ai proprietari. Il comune ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 61, comma 6, delle norme tecniche di attuazione del PRG, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato un indice edificatorio di 4 mc/mq invece di 2 mc/mq. Secondo il ricorrente, il minore indice era stato introdotto dalle norme urbanistiche approvate con DDG del 12/10/2017, successivamente al provvedimento di acquisizione sanante del 25/9/2017, ma la corte d'appello aveva ritenuto irrilevante tale sopravvenienza. I resistenti hanno proposto a loro volta ricorsi incidentali, poi espressamente rinunciati prima dell'adunanza camerale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di autosufficienza: il comune non aveva trascritto né illustrato nel ricorso il contenuto della deliberazione di acquisizione sanante, né indicato adeguatamente la sua collocazione nel fascicolo, impedendo alla Corte di verificare quando il provvedimento fosse divenuto esecutivo e quindi se dovessero applicarsi le nuove norme urbanistiche. Quanto ai ricorsi incidentali, li ha dichiarati estinti per rinuncia dei ricorrenti incidentali. Le spese sono state compensate tra le parti per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
art. 42 bis primo comma; art. 42 bis terzo comma
Il provvedimento di acquisizione sanante consente la liquidazione dell'indennità comprensiva del valore di mercato del bene, di una componente per il danno non patrimoniale e di una somma per l'occupazione senza titolo, secondo i criteri legali richiamati nel testo.
art. 134 d.lgs. 267/2000
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che la deliberazione comunale divenga esecutiva solo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 61, comma 6, norme tecniche di attuazione del PRG
La norma urbanistica è richiamata come parametro per contestare l'indice edificatorio applicato alla determinazione dell'indennità; la Corte non ne valuta direttamente il contenuto per l'inammissibilità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale formalmente invocato nel ricorso, ma la censura viene dichiarata inammissibile per mancato rispetto dell'onere di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede la trascrizione o la chiara sintesi degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, oltre all'indicazione della loro localizzazione nel fascicolo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'atto o documento richiamato nel ricorso deve essere accompagnato da un riferimento idoneo a identificarne la fase di produzione o formazione nel giudizio di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata non ha colmato la carenza di autosufficienza del ricorso principale.
art. 391, comma 4, c.p.c.
La Corte osserva che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la condanna alle spese non è necessitata e può essere discrezionalmente esclusa.
art. 306 c.p.c.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione la disciplina dell'accettazione della rinuncia prevista per altri giudizi, sicché la rinuncia estingue il giudizio anche senza accettazione della controparte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura dipende da uno specifico atto o documento del giudizio di merito, il ricorrente deve trascriverne o riassumerne i contenuti essenziali e indicarne con precisione la collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'onere di autosufficienza.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l'art. 6 CEDU, purché non si traduca in formalismo eccessivo, ma resta fermo l'obbligo di consentire alla Corte la verifica immediata delle doglianze attraverso indicazioni specifiche e localizzazione degli atti richiamati.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; l'accettazione non è condizione necessaria per l'efficacia processuale della rinuncia.
- In presenza di rinuncia al ricorso incidentale, la Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio in relazione a tale impugnazione, restando salva la regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.
- Quando il ricorso principale è inammissibile e i ricorsi incidentali sono rinunciati, la Corte può compensare le spese per giusti motivi.
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