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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1121

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione dell'8 luglio 2021 che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 specifica il contenuto dei dati statistici che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 sui controlli dei prodotti in entrata nel mercato dell’Unione. La disciplina mira a rendere omogenee le informazioni statistiche, soprattutto nei casi in cui i controlli abbiano condotto a sospensioni dell’immissione in libera pratica o a misure di non immissione in libera pratica. Sono inoltre chiariti i dati da indicare per ciascun intervento e l’esclusione dei controlli svolti unicamente con tecniche elettroniche.

Specificazione dei dati statistici che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sui controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, tramite le autorità da essi designate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, con riferimento ai controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell’Unione che entrano nel mercato dell’Unione. Riguarda i soli interventi effettivi delle autorità nell’ambito dei controlli su tali prodotti, inclusi i casi in cui siano adottate misure di sospensione o di non immissione in libera pratica. Sono esclusi i controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

Specificazione dei dati statistici sui controlli dei prodotti in entrata nel mercato dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione attua l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1020 e specifica i dati statistici che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sui controlli relativi a prodotti soggetti alla normativa dell’Unione che entrano nel mercato dell’Unione. La finalità è rendere uniforme la raccolta dei dati e consentire una migliore lettura delle tendenze in materia di sicurezza e conformità dei prodotti, anche ai fini della gestione del rischio.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento parte dall’obbligo, previsto dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020, per gli Stati membri di trasmettere dati statistici dettagliati sui controlli effettuati dalle autorità designate. Il legislatore chiarisce che, quando un intervento comporta una misura di non immissione in libera pratica o la richiesta di azioni specifiche agli operatori economici, è opportuno raccogliere informazioni ulteriori sul prodotto e sulla dichiarazione doganale per comprendere meglio le criticità di sicurezza e conformità.

Ambito dei dati e soggetti coinvolti

I destinatari operativi dell’obbligo sono gli Stati membri, per il tramite delle autorità designate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020. L’oggetto della trasmissione sono i controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell’Unione che entrano nel mercato dell’Unione. Sono ricompresi i soli casi in cui le autorità siano intervenute effettivamente; restano fuori i controlli svolti esclusivamente tramite tecniche elettroniche di elaborazione dati.

Tipologia di informazioni da trasmettere

L’articolo 1 distingue tra dati aggregati e dati di dettaglio:

  • il numero totale degli interventi;
  • il numero totale degli interventi che hanno comportato la sospensione dell’immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
  • per ciascun intervento che abbia portato a misure correttive imposte agli operatori economici o al divieto di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, una serie di dati identificativi e doganali.

Tra i dati di dettaglio rientrano la data di accettazione della dichiarazione doganale, il tipo di dichiarazione in caso di serie dati ridotta, il paese di origine o, se non disponibile, quello dell’esportatore, il codice della sottovoce del sistema armonizzato, l’eventuale codice della nomenclatura combinata, le unità supplementari o, in alternativa, la massa netta, il modo di trasporto fino alla frontiera, la principale categoria di prodotto, la normativa dell’Unione violata e un indicatore sulla possibilità di immissione in libera pratica dopo l’adempimento delle azioni richieste.

Regole di compilazione e trattamento delle dichiarazioni plurime

Il regolamento precisa che, quando una dichiarazione doganale comprende prodotti corrispondenti a più articoli, gli interventi relativi a ciascun articolo devono essere conteggiati separatamente. Inoltre, per alcuni dati doganali, devono essere utilizzate le informazioni disponibili nella dichiarazione secondo il regolamento delegato (UE) 2015/2446; se però si applicano regole transitorie o requisiti diversi di dati, vanno trasmesse le informazioni equivalenti effettivamente disponibili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 16 luglio 2021. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contenuto dei dati statistici da trasmettere

L’articolo 1, paragrafo 1, elenca i dati da comunicare alla Commissione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020: numero totale di interventi; numero totale di interventi che hanno comportato una sospensione dell’immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1; e, per ciascun intervento seguito da azioni specifiche imposte agli operatori economici o da un divieto di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, una serie di dati di dettaglio sul prodotto e sulla dichiarazione doganale.

Dettaglio dei dati per ciascun intervento

Per ogni intervento rilevante devono essere trasmessi: data di accettazione della dichiarazione doganale; indicatore del tipo di dichiarazione doganale in caso di serie di dati ridotta; paese di origine o, in mancanza, paese dell’esportatore; codice della sottovoce del sistema armonizzato; se disponibile, codice della nomenclatura combinata; unità supplementari o, in mancanza, massa netta; modo di trasporto fino alla frontiera; principale categoria di prodotti interessata; principale normativa dell’Unione violata; indicatore sulla possibilità o meno di immettere il prodotto in libera pratica qualora gli operatori eseguano le azioni specifiche richieste.

Ambito dei controlli inclusi ed esclusi

L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che i dati riguardano tutti i controlli sui prodotti in entrata, eccetto quelli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

Regola sugli articoli multipli della dichiarazione doganale

L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che, se una dichiarazione doganale riguarda prodotti rientranti in due o più articoli, gli interventi su ciascun articolo sono considerati interventi distinti ai fini della trasmissione dei dati.

Fonte dei dati doganali e regole transitorie

L’articolo 1, paragrafo 4, dispone che, per alcuni dati della dichiarazione doganale, si trasmettano le informazioni disponibili corrispondenti all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446; se tuttavia si applicano requisiti diversi per effetto degli articoli 2, 143 bis e 144 di tale regolamento o di altre disposizioni transitorie, devono essere fornite le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione soggetta a tali requisiti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 16 luglio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza del mercatosicurezza dei prodotticonformità dei prodottidoganestatistica

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