Regolamento (UE) 2021/1122
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione dell’8 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 aggiungendo il Norwegian Interbank Offered Rate e rimuovendo il London Interbank Offered Rate dall’elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli indici di riferimento critici previsto dal regolamento (UE) 2016/1011. Dopo aver valutato la rilevanza sistemica del NIBOR in Norvegia e preso atto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione, la Commissione inserisce il Norwegian Interbank Offered Rate nell’elenco e rimuove il London Interbank Offered Rate. La modifica ha effetto immediato, in considerazione dell’importanza del NIBOR per la stabilità finanziaria norvegese.
Modifica l’elenco degli indici di riferimento critici UE aggiungendo il Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) e rimuovendo il London Interbank Offered Rate (LIBOR).
Ambito di applicazione
Si applica ai mercati finanziari dell’Unione e, in particolare, alla classificazione degli indici di riferimento critici ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Incide sugli amministratori e sugli utilizzatori degli indici di riferimento elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, con effetto diretto in tutti gli Stati membri e rilevanza anche per il SEE. La modifica riguarda gli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e quelli di cui alla lettera b), distinguendoli nell’elenco aggiornato; tra le conseguenze principali vi è l’inclusione del NIBOR e l’esclusione del LIBOR.
Aggiornamento dell’elenco degli indici di riferimento critici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, che contiene l’elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. L’intervento è motivato da due circostanze principali: da un lato, la richiesta delle autorità norvegesi di riconoscere il NIBOR come indice critico; dall’altro, l’uscita del Regno Unito dall’Unione, che rende non più sostenibile il mantenimento del LIBOR nell’elenco.
Contesto normativo e presupposti
Il regolamento (UE) 2016/1011 disciplina gli indici usati come indici di riferimento in strumenti e contratti finanziari e per misurare la performance dei fondi di investimento. L’articolo 20, paragrafo 1, consente la classificazione di un indice come critico in specifiche ipotesi, tra cui quella di cui alla lettera b), quando l’indice si basa sui dati trasmessi da contributori per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto come critico in tale Stato membro. La Commissione richiama inoltre l’obbligo di riesaminare l’elenco almeno ogni due anni.
Valutazione del NIBOR
Il 3 dicembre 2020 l’autorità norvegese competente, Finanstilsynet, ha informato l’ESMA della proposta di riconoscere il Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) come indice critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011. La valutazione evidenzia che il NIBOR è un tasso di riferimento giornaliero per cinque scadenze, determinato sulla base dei tassi ai quali le banche operanti nel mercato monetario norvegese si prestano fondi non garantiti.
La Finanstilsynet ha ritenuto che la cessazione del NIBOR, o il suo calcolo su basi non più rappresentative del mercato sottostante, potrebbe avere gravi effetti sul funzionamento dei mercati finanziari in Norvegia. La relazione quantitativa citata nei considerando indica che il NIBOR è utilizzato:
- come riferimento per prestiti a famiglie ed enti non finanziari per circa 418 miliardi di EUR, pari al 94 % dei prestiti totali in Norvegia a tali soggetti e al 136 % del PIL norvegese;
- come riferimento per le cedole di circa il 60 % delle obbligazioni a tasso variabile, per un valore nominale complessivo di circa 130 miliardi di EUR;
- nei derivati OTC su tassi di interesse per un nozionale in essere di almeno 1 988 miliardi di EUR (dato di ottobre 2020);
- come riferimento in fondi di investimento con un valore patrimoniale netto totale di 0,3 miliardi di EUR.
L’ESMA, nel parere trasmesso il 28 gennaio 2021, ha confermato che la valutazione della Finanstilsynet soddisfa i requisiti dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011.
Rimozione del LIBOR
La Commissione rileva che, poiché il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020, gli indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato nel Regno Unito non possono più essere considerati indici di riferimento critici nell’ambito dell’elenco UE. Di conseguenza, il LIBOR, già classificato come critico il 19 dicembre 2017, viene espunto dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.
Distinzione tra diverse categorie di indici critici
Il regolamento (UE) 2019/2175 ha modificato il quadro di vigilanza, designando l’ESMA come autorità competente, dal 1° gennaio 2022, per gli amministratori degli indici critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c). Per gli indici di cui alla lettera b), la competenza resta invece in capo all’autorità nazionale competente. Per questo motivo, l’allegato aggiornato distingue espressamente tra:
- indici critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);
- indici critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b).
Allegato aggiornato
L’allegato sostituito dal presente regolamento elenca, per le lettere a) e c), EURIBOR® ed EONIA®, entrambi amministrati dall’European Money Markets Institute (EMMI) a Bruxelles. Per la lettera b) sono indicati STIBOR, WIBOR e NIBOR, con i rispettivi amministratori e sedi: Swedish Bankers’ Association a Stoccolma, GPW Benchmarks SA. a Varsavia e Norske Finansielle Referanser (NoRe) a Oslo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza per la rilevanza del NIBOR, la sua diffusione e il suo ruolo nell’allocazione del capitale in Norvegia.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sugli indici critici
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 con quello del presente regolamento. Nell’allegato sono distinti due elenchi: uno per gli indici critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011, e uno per quelli di cui alla lettera b).
Inserimento del NIBOR tra gli indici critici
Il Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) viene aggiunto all’elenco degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011. La decisione si basa sulla valutazione della Finanstilsynet e sul parere favorevole dell’ESMA, che confermano la criticità dell’indice per la Norvegia e la sua dipendenza da contributori tutti ubicati in Norvegia.
Rimozione del LIBOR dall’elenco
Il London Interbank Offered Rate (LIBOR) è rimosso dall’elenco degli indici di riferimento critici, poiché dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione gli indici forniti da un amministratore ubicato nel Regno Unito non possono più essere considerati critici ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
Motivazione della criticità del NIBOR
I considerando descrivono il NIBOR come tasso giornaliero su cinque scadenze, basato sulla media dei tassi ai quali le banche del mercato monetario norvegese si prestano denaro non garantito. La Commissione evidenzia che la sua cessazione o la sua elaborazione non rappresentativa potrebbe avere gravi ripercussioni sui mercati finanziari norvegesi, sui prestiti alle famiglie e agli enti non finanziari, sulle obbligazioni a tasso variabile, sui derivati OTC su tassi di interesse e sui fondi di investimento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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