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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un credito IVA di 770.261 euro, ma l'Amministrazione finanziaria ne aveva sospeso l'erogazione per 668.633 euro, in ragione di precedenti avvisi di accertamento relativi a IRAP, IRPEG, IVA e sanzioni, ancora sub iudice. La contribuente sosteneva che l'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 consentisse la sospensione soltanto per le sanzioni e non anche per le maggiori imposte, contestando inoltre la compatibilità della sospensione con la procedura concorsuale e con il concordato omologato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la sospensione del rimborso non solo per l'importo delle sanzioni, ma anche per il tributo evaso risultante dagli atti di contestazione o accertamento. L'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 costituisce, in materia tributaria, una disciplina specifica del fermo amministrativo e consente quindi di cautelare la generalità dei crediti erariali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché riguardava una questione divenuta irrilevante dopo il rigetto del primo motivo, la cui autonoma ratio era sufficiente a sostenere la decisione. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, commi 1 e 2

    Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

    La norma consente di sospendere il pagamento di un credito vantato dal contribuente verso l'Amministrazione finanziaria quando esista un atto di contestazione o irrogazione della sanzione, anche non definitivo. La somma cautelabile comprende sia le sanzioni sia il tributo evaso risultante dall'atto.

  • R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 6

    Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

    Il fermo amministrativo ha portata generale rispetto alle ragioni di credito dell'Amministrazione statale. L'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 ne rappresenta la disciplina specifica in ambito tributario.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 51

    Dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

    La contribuente invocava il divieto di azioni esecutive individuali nelle procedure concorsuali, sostenendo l'incompatibilità del fermo o della sospensione con il concordato; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 56

    La norma era richiamata in relazione alla compensazione tra crediti erariali e crediti della società anteriori alla procedura concorsuale; la questione è stata ritenuta assorbita per l'inammissibilità del secondo motivo.

  • D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 48

    Richiamata dalla contribuente in tema di effetti dell'amministrazione straordinaria e di tutela concorsuale; non è stata oggetto di esame decisivo da parte della Corte.

  • D.L. n. 347 del 2003, art. 4-bis, convertito dalla L. n. 39 del 2004

    Richiamata con riguardo alla disciplina dell'amministrazione straordinaria; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • Cass. n. 23601 del 2011 e Cass. n. 19755 del 2013

    Affermano che la sospensione prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 472/1997 ha natura e funzione analoghe al fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del R.D. 2440/1923.

Massime di principio

  • Quando un contribuente vanta un credito verso l'Amministrazione finanziaria e gli è stato notificato un atto di contestazione o accertamento con sanzioni, l'Ufficio può sospendere il rimborso anche prima che la pretesa sia definitiva.
  • La sospensione può riguardare non soltanto le sanzioni, ma anche l'importo della maggiore imposta o del tributo evaso risultante dall'atto, entro il limite quantitativo previsto dalla norma.
  • La sospensione ha funzione cautelare e costituisce lo strumento tributario equivalente al fermo amministrativo, in vista dell'eventuale compensazione dopo la definitività del debito.
  • La pendenza di un ricorso non impedisce automaticamente la sospensione; tuttavia, l'importo cautelato deve essere rapportato alla somma risultante dall'atto o dalla decisione applicabile.
  • Nelle procedure concorsuali, l'interferenza tra sospensione, compensazione e regole del concordato deve essere contestata con una censura autonoma e specificamente rilevante; se un'altra motivazione è sufficiente a sostenere la decisione, le ulteriori censure possono diventare inammissibili per carenza di interesse.

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