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Sentenza

Sentenza n. 4889/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 408/2025 del Tribunale di Nola, Giudice del lavoro, depositata in cancelleria in data 20/02/2025 e notificata in forma esecutiva in data 24/02/2025, passata in giudicato in data 20/08/2025, per effetto della mancata proposizione di gravame, come attestato da certificazione emessa dal predetto Tribunale.

Giustizia amministrativa202602070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, Giudice del lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, impone all'Amministrazione un obbligo immediato di conformazione, consistente nel far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. L'Amministrazione conserva il potere di adempiere anche dopo l'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di proporre il giudizio di ottemperanza in presenza della persistente inerzia amministrativa.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione concreta di una prestazione o di un'utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, unitamente alla notificazione del titolo esecutivo e alla persistente mancata esecuzione, legittima l'ordine giudiziale di adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'eventuale inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e all'istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea o commissariale del giudicato.
  • La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può maturare fino all'effettivo adempimento, anche se tardivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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