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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-689/22

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 luglio 2024. — S. G. contro Unione di Comuni Alta Marmilla. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CEE – Articolo 7, paragrafo 2 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che nega tale indennità al personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i dirigenti di tali amministrazioni. — Causa C-689/22

Giurisprudenza europea62022CO0689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha confermato la giurisprudenza già espressa nella sentenza Comune di Copertino. Ha stabilito che il diritto all’indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto non può essere escluso in modo assoluto per il personale dirigente pubblico per ragioni di contenimento della spesa. Il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, interpretando il diritto interno in modo conforme o, se necessario, disapplicandolo.

Indennità sostitutiva per ferie annuali retribuite non godute del dirigente pubblico al momento del pensionamento: incompatibilità di un divieto assoluto fondato sul contenimento della spesa pubblica.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una normativa o prassi nazionale che, per esigenze di controllo della spesa pubblica, escluda in modo assoluto il diritto del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche a percepire, alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo, un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite maturate e non godute.

Principio di diritto

La Corte afferma che il diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al termine del rapporto di lavoro è una componente del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite e deriva direttamente dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Ne consegue che una normativa nazionale che, per ragioni di controllo della spesa pubblica, escluda in modo assoluto tale indennità per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, compresi i dirigenti, è contraria al diritto dell’Unione; il giudice nazionale deve, se possibile, interpretare il diritto interno in modo conforme e, in difetto, disapplicare la disciplina incompatibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 36, terzo comma, Costituzione della Repubblica Italiana
  • Articolo 2109 codice civile
  • Articolo 10 decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
  • Articolo 5, comma 8, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Indennità sostitutiva per ferie annuali retribuite non godute del dirigente pubblico al momento del pensionamento

La Corte di giustizia, Sesta Sezione, ha deciso con ordinanza motivata una questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano nell’ambito della controversia tra S.G. e l’Unione di Comuni Alta Marmilla. La domanda riguardava la compatibilità con il diritto UE di una normativa italiana che, per i dipendenti pubblici, vieta in ogni caso il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro.

Fatti e procedimento principale

S.G., già dirigente di un’amministrazione pubblica, è stato collocato a riposo senza avere fruito di tutti i giorni di ferie annuali retribuite maturati. Ha chiesto al giudice nazionale il pagamento dell’indennità sostitutiva prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE. L’Unione di Comuni ha opposto l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, che esclude in via assoluta qualsiasi compensazione economica per ferie non godute nel settore pubblico, anche in caso di cessazione del rapporto.

Questione pregiudiziale

Il Tribunale di Oristano ha chiesto se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 ostino a una disciplina nazionale motivata da vincoli di finanza pubblica che, al momento della cessazione del rapporto, escluda in ogni caso la corresponsione di prestazioni pecuniarie sostitutive delle ferie maturate e non godute per il personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 4 della direttiva 2003/88, secondo cui la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni puramente economiche;
  • l’articolo 7 della direttiva 2003/88, che riconosce il diritto a ferie annuali retribuite e prevede l’indennità finanziaria solo in caso di fine del rapporto di lavoro;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, relativo alle deroghe per alcune categorie, tra cui i dirigenti, ma solo per disposizioni diverse da quelle sulle ferie annuali;
  • l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che consacra il diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite;
  • l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, rilevante per eventuali limitazioni di diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ritenuto che la risposta fosse già chiaramente desumibile dalla sentenza Comune di Copertino e ha quindi applicato l’articolo 99 del regolamento di procedura.

Ha ribadito che:

  • il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 riflette e concretizza il diritto fondamentale sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta;
  • il diritto all’indennità finanziaria per ferie non godute alla cessazione del rapporto è una componente intrinseca del diritto alle ferie annuali retribuite "retribuite";
  • tale diritto non è subordinato a condizioni ulteriori rispetto alla cessazione del rapporto e al mancato godimento delle ferie maturate.

La Corte ha quindi affermato che una normativa nazionale che preveda un divieto assoluto di pagamento dell’indennità per il personale pubblico, anche dirigenziale, limita il contenuto del diritto garantito dall’Unione. Un simile divieto non può essere giustificato dal solo obiettivo di contenimento della spesa pubblica, perché la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni economiche. Anche l’esigenza organizzativa del datore di lavoro pubblico non consente di eliminare il diritto all’indennità quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto in condizione di usufruire delle ferie.

La Corte ha inoltre ricordato che il datore di lavoro deve dimostrare di avere informato concretamente e in modo trasparente il lavoratore, invitandolo a fruire delle ferie e avvertendolo delle conseguenze della mancata fruizione; in mancanza di tale prova, non può operare la perdita del diritto né il correlato diniego dell’indennità.

Decisione e principio affermato

La Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che, per ragioni di controllo della spesa pubblica, escluda in ogni caso l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute dal lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali al momento del collocamento a riposo.

Effetti pratici per il giudice nazionale

Il Tribunale di Oristano dovrà verificare, alla luce del diritto interno nel suo complesso, se sia possibile un’interpretazione conforme al diritto UE. Se tale interpretazione non fosse possibile, dovrà essere garantita la piena efficacia del diritto dell’Unione, disapplicando la disciplina nazionale incompatibile.

Rilevanza per la pratica professionale

La pronuncia conferma che, nel pubblico impiego, il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute non è compatibile con il diritto UE quando il rapporto cessa e il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie per cause non a lui imputabili. Per i professionisti, il punto centrale è la necessità di verificare se il datore di lavoro pubblico abbia effettivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di messa in condizione del dipendente di utilizzare il congedo annuale.

Come è indicizzato

Materieorario di lavoroferie annuali retribuitepubblico impiegoindennità sostitutivadiritto sociale dell’unione

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