Corte di giustizia, Ordinanza C-397/24
Order of the Vice-President of the Court of 26 July 2024. — AQ v European Chemicals Agency (ECHA). — Appeal – Order for interim measures – Access to documents – Export notifications for hazardous, banned or severely restricted chemicals – Information held by the European Chemicals Agency (ECHA) – Urgency. — Case C-397/24 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione di AQ contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva negato la sospensione di una decisione ECHA di divulgare integralmente un documento richiesto ai sensi del regolamento n. 1049/2001. La Corte ha ritenuto inoperanti o infondati tutti i motivi di impugnazione, perché non scalfivano le valutazioni decisive sulla mancanza di urgenza e sull’assenza di un danno grave e irreparabile. AQ è stata pertanto condannata alle spese.
Impugnazione avverso il rigetto di una domanda di sospensione dell’accesso a un documento ECHA: insufficienza dell’urgenza e assenza di danno grave e irreparabile
La questione giuridica
Se il Presidente del Tribunale abbia commesso errori di diritto, abbia motivato in modo insufficiente o abbia travisato gli elementi di fatto nel ritenere non dimostrato il requisito dell’urgenza ai fini della sospensione dell’esecuzione della decisione ECHA che concedeva accesso integrale a un documento contenente notifiche di esportazione di sostanze chimiche, e quindi nel respingere la tutela cautelare richiesta da AQ.
Principio di diritto
L’impugnazione contro il rigetto di una domanda di misure provvisorie è respinta se i motivi dedotti non incidono sulla ratio decisiva dell’ordinanza impugnata: il giudice cautelare può negare la sospensione quando il richiedente non prova, con un grado sufficiente di probabilità, un danno grave e irreparabile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che eventuali incongruenze o difetti di motivazione relativi ad alcuni passaggi fossero inoperanti, poiché esistevano altre ragioni autonome e sufficienti per escludere l’urgenza e il pregiudizio invocato da AQ, sia reputazionale sia economico. Di conseguenza, l’impugnazione è stata integralmente respinta e AQ è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 57, secondo comma
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 36
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 53, primo comma
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 117
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 156, paragrafo 4
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 184, paragrafi 1 e 2
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 138, paragrafo 1
Impugnazione contro il rigetto della sospensione di una decisione ECHA di accesso ai documenti
La pronuncia riguarda un’impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte, contro un’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva respinto una domanda di misure provvisorie. Il contenzioso nasce da una decisione dell’ECHA, adottata nell’ambito del regolamento n. 1049/2001, con cui era stato concesso accesso integrale a un documento contenente informazioni relative a notifiche di esportazione di sostanze chimiche pericolose o soggette a restrizioni.
Fatti e procedimento principale
AQ è un’impresa attiva nella produzione di sostanze attive per prodotti fitosanitari. Un organo di stampa aveva chiesto all’ECHA l’accesso a un documento contenente informazioni ricavate da otto notifiche di esportazione di sostanze chimiche. L’ECHA aveva chiesto ad AQ di indicare quali elementi si opponessero alla divulgazione; AQ aveva contestato la pubblicazione del proprio nome e indirizzo, sostenendo che ciò avrebbe leso i suoi interessi commerciali e avrebbe potuto scatenare una reazione pubblica negativa.
Con decisione del 14 settembre 2023, l’ECHA aveva respinto la richiesta di non divulgare le informazioni controverse, osservando che i nomi delle sostanze attive erano già pubblici sul sito internet di AQ. AQ ha quindi proposto un ricorso di annullamento davanti al Tribunale e, separatamente, una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.
Ordinanza del Tribunale e motivo del rigetto in primo grado
Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare perché non era soddisfatto il requisito dell’urgenza. In particolare, ha escluso:
- un rischio di danno reputazionale sufficientemente probabile;
- un rischio di danno patrimoniale grave e irreparabile sufficientemente dimostrato.
Motivi di impugnazione di AQ
AQ ha dedotto quattro motivi:
- contraddittorietà della motivazione e travisamento degli elementi di prova;
- travisamento della domanda di misure provvisorie;
- insufficienza della motivazione;
- ulteriore contraddittorietà della motivazione.
Quanto al primo e al secondo motivo, AQ sosteneva che il Presidente del Tribunale avesse erroneamente valorizzato l’assenza di certezza circa la pubblicazione di un articolo denigratorio, mentre nelle misure provvisorie sarebbe sufficiente la probabilità sufficientemente elevata del danno. Quanto al terzo motivo, AQ lamentava che il Tribunale non avesse risposto adeguatamente all’argomento secondo cui un articolo negativo avrebbe potuto indurre le autorità italiane a revocare sovvenzioni già concesse, né avesse svolto il bilanciamento degli interessi. Quanto al quarto motivo, AQ contestava il ragionamento sulle conseguenze economiche negative e sul presunto pregiudizio al proprio piano di sostenibilità.
Ragionamento della Corte sui motivi di impugnazione
La Corte ha ricordato che, nel procedimento cautelare, il richiedente deve dimostrare fatti idonei a rendere plausibile, con un grado sufficiente di probabilità, il rischio di un danno grave e irreparabile, non essendo richiesta una certezza assoluta dell’evento dannoso. Tuttavia, ha osservato che le critiche di AQ colpivano solo alcune frasi dell’ordinanza, non le ragioni autonome e sufficienti poste a fondamento del rigetto.
In particolare, per il pregiudizio reputazionale, la Corte ha rilevato che il Presidente del Tribunale aveva anche affermato che non era possibile prevedere con sufficiente probabilità le conseguenze di una eventuale pubblicazione negativa per l’impresa. Tale ragione, non contestata in modo efficace, bastava da sola a escludere la probabilità del danno reputazionale. Pertanto, eventuali contraddizioni sul grado di prova richiesto erano inoperanti.
Quanto al preteso travisamento della domanda cautelare, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva descritto correttamente l’argomento di AQ e aveva inoltre ritenuto che le informazioni in discussione fossero limitate a identificare AQ come impresa intenzionata a esportare determinate sostanze non autorizzate nell’Unione e che i nomi delle sostanze fossero già pubblici. Anche qui, la censura non incideva sulla ragione decisiva già sufficiente a negare il danno reputazionale.
Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse implicitamente ma chiaramente risposto alla tesi secondo cui un nuovo articolo negativo avrebbe potuto indurre le autorità italiane a revocare i contributi. Il riferimento al fatto che tali autorità fossero già al corrente di un precedente articolo e dell’attività esportatrice di AQ era sufficiente per escludere che la pubblicazione futura potesse costituire informazione nuova idonea a mutare la valutazione amministrativa. Inoltre, poiché il Presidente del Tribunale aveva già escluso l’urgenza, non era tenuto a procedere al bilanciamento degli interessi.
Sul quarto motivo, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto il piano di sostenibilità di AQ fondato su eventi futuri e incerti e che la presunta contrazione delle vendite ai clienti professionali era ipotetica. Soprattutto, il passaggio secondo cui era improbabile che un articolo denigratorio influenzasse le decisioni commerciali dei clienti era sufficiente, da solo, a escludere il danno economico allegato.
Decisione e spese
La Corte ha quindi respinto integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese, ha condannato AQ, soccombente, a sopportare le spese del giudizio di impugnazione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nel ricorso cautelare, la prova dell’urgenza richiede la dimostrazione di un rischio serio e irreparabile fondato su elementi concreti e sufficientemente probabili. Inoltre, un motivo di impugnazione è inoperante quando, anche se accolto, non potrebbe rimettere in discussione una ratio decidendi autonoma e sufficiente dell’ordinanza impugnata.
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