Corte di giustizia, Sentenza C-318/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2024. — P.P.R. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Consegna delle persone ricercate alle autorità giudiziarie emittenti – Rispetto dei diritti fondamentali – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze relative alla mancanza di prova della prestazione di giuramento dei giudici – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Effetti di tale rifiuto per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro. — Causa C-318/24 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i rapporti tra due procedure di esecuzione del medesimo mandato d'arresto europeo in Stati membri diversi, affermando che il precedente rifiuto di consegna non produce un effetto vincolante automatico. Ribadisce inoltre che il controllo dell'autorità dell'esecuzione sui diritti fondamentali resta rigoroso ma circoscritto dalle regole della decisione quadro 2002/584, in particolare sul piano delle condizioni di detenzione e del diritto a un giudice indipendente e imparziale. La decisione della CCF dell'Interpol può essere solo un elemento indiziario, non una causa autonoma di rifiuto. La Corte dichiara irricevibile la sesta questione e respinge le altre nei termini sopra indicati.
Mandato d'arresto europeo: effetti di un precedente rifiuto di consegna in un altro Stato membro, rilievo di una decisione della CCF dell'Interpol e limiti del controllo sulle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: se un precedente rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria di un altro Stato membro vincoli o meno l'autorità dell'esecuzione successivamente adita e l'autorità emittente; se irregolarità relative alla prestazione del giuramento dei giudici possano fondare un rifiuto per carenze sistemiche dell'indipendenza del potere giudiziario; se una decisione della CCF dell'Interpol possa da sola giustificare il rifiuto di consegna o solo integrare la valutazione; se l'autorità giudiziaria emittente debba adire la Corte prima di decidere se revocare o mantenere il mandato; se l'autorità dell'esecuzione possa rifiutare per condizioni di detenzione basandosi su fonti proprie senza chiedere informazioni complementari e applicando uno standard più elevato dell'articolo 4 della Carta; e, infine, se l'autorità giudiziaria emittente possa partecipare come parte al procedimento di esecuzione nel diverso Stato membro.
Principio di diritto
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro non è automaticamente vincolata da un precedente rifiuto di consegna pronunciato da un altro Stato membro, ma deve tener conto dei motivi di quel rifiuto nel proprio autonomo esame; l'autorità emittente può mantenere il mandato solo se, alla luce delle circostanze e in modo proporzionato, non sussista un rischio attuale di violazione dei diritti fondamentali. Una decisione della CCF dell'Interpol non basta da sola a imporre il rifiuto, ma può essere considerata come elemento di valutazione; l'autorità emittente non deve necessariamente rinviare pregiudizialmente prima di decidere se revocare o mantenere il mandato, salvo che la sua decisione non sia impugnabile internamente. Quanto al giuramento dei giudici, mere incertezze documentali o la mancata rinomina del giuramento non integrano, di per sé, una carenza sistemica idonea a giustificare il rifiuto; per le condizioni detentive l'autorità dell'esecuzione deve prima chiedere informazioni complementari allo Stato emittente e non può pretendere standard più elevati di quelli dell'articolo 4 della Carta. L'autorità giudiziaria emittente non ha, inoltre, un diritto autonomo di partecipare come parte al procedimento di esecuzione nello Stato richiesto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Articolo 1, paragrafi 2 e 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 8, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 19, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Decisione quadro 2009/299/GAI
Mandato d'arresto europeo, precedente rifiuto di consegna e garanzie fondamentali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d'urgenza proposto dalla Curtea de Apel Braşov nell'ambito dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di P.P.R. La Corte affronta questioni connesse al reciproco riconoscimento, alla tutela dei diritti fondamentali e alla circolazione degli effetti di un precedente rifiuto di consegna adottato da un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
Nel 2020 la Curtea de Apel Braşov ha emesso un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una pena detentiva inflitta a P.P.R. La persona interessata è stata arrestata in Francia, dove la cour d'appel de Paris ha rifiutato l'esecuzione del mandato per il rischio di violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, richiamando carenze sistemiche della giustizia rumena e la mancata reperibilità del verbale del giuramento di uno dei giudici del collegio.
Successivamente P.P.R. è stato arrestato a Malta, dove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha chiesto chiarimenti al giudice rumeno. Quest'ultimo ha quindi interpellato la Corte su sette questioni, alcune delle quali riguardavano anche la decisione della CCF dell'Interpol che aveva disposto la cancellazione dell'avviso di ricerca internazionale relativo a P.P.R., nonché le condizioni di detenzione in Romania.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 267 TFUE;
- l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'articolo 17, paragrafo 1, TUE;
- gli articoli 1, 3, 8, 15 e 19 della decisione quadro 2002/584/GAI;
- l'articolo 4 e l'articolo 47, secondo comma, della Carta.
Ammissibilità e procedimento d'urgenza
La Corte conferma l'applicabilità del procedimento pregiudiziale d'urgenza, poiché la persona interessata era detenuta a Malta in forza del mandato d'arresto europeo e la soluzione della controversia poteva incidere direttamente sulla libertà personale. Rileva inoltre che il rinvio è ricevibile anche se proviene dall'autorità giudiziaria emittente, poiché, in materia di mandato d'arresto europeo, tale autorità può adire la Corte per valutare se mantenere, revocare o eventualmente emettere un mandato nel rispetto dei diritti fondamentali.
Prima questione: effetti del precedente rifiuto di esecuzione in un altro Stato membro
La Corte afferma che nessuna disposizione della decisione quadro impone all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare un mandato d'arresto europeo solo perché un'altra autorità dell'esecuzione, in un diverso Stato membro, abbia già rifiutato la consegna per il rischio di violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta. La nuova autorità dell'esecuzione deve compiere un proprio esame, ma deve tenere debitamente conto dei motivi alla base della precedente decisione di rifiuto.
La Corte aggiunge che la decisione dell'autorità dell'esecuzione di uno Stato membro non equivale a una "sentenza definitiva" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della decisione quadro, e quindi non preclude in sé il mantenimento del mandato da parte dell'autorità emittente. Quest'ultima può mantenere il mandato solo se, secondo la propria valutazione, non vi sia un rischio attuale di violazione del diritto a un equo processo e il mantenimento risulti proporzionato.
Terza questione: rilievo della decisione della CCF dell'Interpol
La Corte esclude che una decisione della CCF dell'Interpol che cancella un avviso di ricerca internazionale possa, da sola, giustificare il rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Una simile decisione non sostituisce l'esame in due fasi richiesto dalla giurisprudenza sul rischio di violazione dei diritti fondamentali.
Tuttavia, essa può essere presa in considerazione come uno degli elementi utili nella seconda fase della verifica, cioè nella valutazione concreta e individuale del rischio per la persona ricercata. La decisione della CCF non è quindi vincolante, ma può contribuire al quadro probatorio.
Quarta questione: obbligo di rinvio pregiudiziale dell'autorità emittente
La Corte precisa che l'autorità giudiziaria emittente non è in linea di principio tenuta a rivolgersi alla Corte prima di decidere se revocare o mantenere il mandato d'arresto europeo alla luce del rifiuto di esecuzione adottato in un altro Stato membro. L'obbligo di rinvio sussiste solo se avverso la decisione dell'autorità emittente non sia proponibile alcun ricorso interno; in tal caso vale la regola dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, salvo le consuete eccezioni della giurisprudenza Cilfit.
Seconda questione: giuramento dei giudici e indipendenza del potere giudiziario
La Corte ritiene che mere irregolarità documentali o incertezze sulla conservazione dei verbali del giuramento dei giudici non costituiscano, di per sé, una carenza sistemica o generalizzata dell'indipendenza del potere giudiziario. Analogamente, il fatto che un giudice, già pubblico ministero, abbia prestato giuramento in tale qualità e non nuovamente al momento della nomina a giudice non basta a fondare il rifiuto.
Per integrare una violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta occorrono elementi oggettivi, attendibili e precisi, nonché la dimostrazione concreta che la persona interessata abbia subito o corra un rischio reale di subire un giudizio non reso da un giudice costituito per legge. In assenza di tali elementi, l'autorità dell'esecuzione non può rifiutare la consegna.
Quinta questione: partecipazione dell'autorità emittente al procedimento di esecuzione
La Corte esclude che la decisione quadro conferisca all'autorità giudiziaria emittente un diritto a partecipare, come parte, al procedimento di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato membro richiesto. La cooperazione tra autorità si realizza attraverso gli strumenti previsti dagli articoli 8 e 15 della decisione quadro, cioè tramite le informazioni obbligatorie nel mandato, le richieste di informazioni complementari e l'invio di ulteriori dati utili.
La Corte sottolinea che il principio di leale cooperazione impone dialogo e scambio di informazioni, ma non la partecipazione processuale diretta dell'autorità emittente come parte del giudizio di esecuzione.
Sesta questione: irricevibilità
La questione relativa al possibile ruolo della Commissione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE è dichiarata irricevibile, perché non presenta un nesso sufficiente con l'oggetto della controversia principale, che riguarda solo la revoca o il mantenimento del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di P.P.R.
Settima questione: condizioni di detenzione nello Stato membro emittente
Richiamando la giurisprudenza Dorobantu e Generalstaatsanwaltschaft, la Corte ribadisce che il controllo sulle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente si articola in due fasi:
- prima, occorre accertare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate;
- poi, se tali carenze sussistono, va verificato concretamente se la persona interessata corra un rischio reale di trattamento inumano o degradante.
L'autorità dell'esecuzione deve chiedere all'autorità emittente informazioni complementari ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e non può fondare il rifiuto solo su fonti raccolte autonomamente, come siti Internet, senza aver prima attivato il meccanismo di cooperazione previsto dalla decisione quadro. Inoltre, non può esigere dallo Stato emittente uno standard di tutela più elevato di quello garantito dall'articolo 4 della Carta. La mera assenza di un "piano preciso di esecuzione della pena" o di criteri interni ulteriori non integra, di per sé, un trattamento inumano o degradante.
Dispositivo
La Corte conclude dichiarando, in sintesi, che:
- il precedente rifiuto di esecuzione in un altro Stato membro non vincola automaticamente la nuova autorità dell'esecuzione;
- la decisione della CCF dell'Interpol non basta da sola a fondare il rifiuto;
- l'autorità emittente non è tenuta, salvo casi specifici, a un rinvio pregiudiziale prima di mantenere o revocare il mandato;
- le irregolarità relative al giuramento dei giudici non bastano a provare una carenza sistemica;
- l'autorità emittente non ha diritto di intervenire come parte nel procedimento di esecuzione;
- l'autorità dell'esecuzione deve chiedere informazioni complementari sulle condizioni di detenzione e applicare il solo standard dell'articolo 4 della Carta.
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