Cassazione Penale, Ordinanza n. 17112/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non attaccava le ragioni della condanna. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che lo aveva condannato alla pena di 1.000 euro di ammenda per la violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. Il ricorso deduceva, in modo generico, che il giudice di merito avrebbe collegato il rinvenimento di due coltelli nell'autovettura condotta dall'imputato a una non meglio specificata "aggressione", circostanza che non risulterebbe dalla motivazione della sentenza impugnata. La censura, tuttavia, non confrontava le effettive ragioni poste dal Tribunale a base della condanna, limitandosi a contestazioni sganciate dal contenuto letterale della decisione.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/1975
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il porto/detenzione di coltelli; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a prendere atto della contestazione e della condanna.
art. 616 c.p.p.
è il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o sganciate dalle effettive ragioni della decisione sono inammissibili per manifesta infondatezza.
- Non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti in modo astratto o riferire circostanze non evincibili dalla sentenza di merito; il motivo deve attaccare specificamente il percorso argomentativo del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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