Cassazione Penale, Sentenza n. 28646/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di indagini preliminari per un furto commesso presso un albergo, a carico di tre soggetti fermati e perquisiti dai Carabinieri venivano sequestrate somme di denaro e gli indumenti indossati da uno di essi. Il pubblico ministero convalidava il sequestro qualificando i beni come corpo di reato o cose ad esso pertinenti, senza una motivazione particolarmente sviluppata sulle esigenze probatorie. Successivamente l'interessato chiedeva la restituzione dei beni sequestrati; il pubblico ministero respingeva l'istanza sostenendo che le indagini erano ancora in corso. Proposta opposizione ex art. 263 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari confermava il diniego, valorizzando il fatto che il sequestro era inserito in un più ampio quadro investigativo relativo a una serie di furti commessi con identico modus operandi in diverse località, e che il mantenimento del vincolo era funzionale sia all'identificazione degli autori anche tramite gli indumenti sequestrati sia al collegamento del denaro ai furti oggetto di indagine. Con il ricorso per cassazione l'indagato deduceva carenza di motivazione e violazione degli artt. 262 e 263 c.p.p., sostenendo che il riferimento a generici 'accertamenti in corso' non consentisse un controllo effettivo sulla legittimità del vincolo, che il principio di proporzionalità imponeva una motivazione più puntuale, che per il denaro non fosse indicato l'oggetto materiale del reato e che fosse inconferente il richiamo del G.i.p. a indagini su molteplici furti, poiché il sequestro era stato disposto solo in relazione all'episodio del 31 ottobre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il procedimento di restituzione delle cose sequestrate non mira a sindacare la legittimità originaria del sequestro, ma a verificare se permanga la necessità di mantenerlo a fini di prova. In tale ambito il pubblico ministero e, in sede di opposizione, il G.i.p. devono controllare la persistenza del vincolo e motivare, sia pure in forma concisa, sulle esigenze probatorie che giustificano il mantenimento del sequestro. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione del G.i.p. fosse sufficiente perché indicava il collegamento del sequestro con ulteriori indagini su una serie di furti e con la ricerca degli autori, bilanciando adeguatamente tale esigenza con la segretezza delle indagini. Ha inoltre disatteso la censura sul denaro, osservando che dagli atti risultava che il furto del 31 ottobre aveva riguardato anche somme di denaro, e ha precisato che il richiamo a plurimi furti non era inconferente, poiché la procedura ex artt. 262 e 263 c.p.p. riguarda l'opportunità di mantenere il vincolo, non la sua genesi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 263 c.p.p.
L'ordinanza del G.i.p. che decide sull'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero in materia di restituzione delle cose sequestrate è ricorribile per cassazione; nella procedura il G.i.p. controlla la persistenza della necessità del vincolo reale a fini di prova.
art. 262 c.p.p.
Le cose sequestrate devono essere restituite quando non è necessario mantenerne il sequestro a fini di prova; la procedura di restituzione riguarda dunque la persistenza del vincolo e non la sua legittimità originaria.
art. 324 c.p.p.
È il rimedio destinato al sindacato sulla legittimità del sequestro, distinto dalla procedura di restituzione delle cose sequestrate.
art. 606 c.p.p.
L'ordinanza del G.i.p. ex art. 263, comma 5, è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i motivi indicati da questa disposizione.
art. 275 c.p.p.
Richiamato come norma espressiva del principio di proporzionalità nell'ambito delle misure che incidono sui diritti fondamentali.
art. 42 Cost.
Richiamato per affermare che il vincolo di temporanea indisponibilità della cosa deve essere giustificato da adeguata motivazione, anche se la cosa è corpo del reato.
art. 5 TUE
Richiamato come fonte del principio di proporzionalità.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro europeo del principio di proporzionalità.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro europeo che impone il bilanciamento e la proporzionalità delle limitazioni dei diritti.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso ai soli limiti necessari per la motivazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di restituzione delle cose sequestrate, il giudice non deve rivalutare la legittimità originaria del sequestro, ma verificare se sussista ancora la necessità di mantenerlo per finalità probatorie.
- Il pubblico ministero e il giudice dell'opposizione devono motivare, in modo anche conciso ma specifico, le ragioni per cui il sequestro debba permanere; non è sufficiente un richiamo meramente assertivo alla pendenza delle indagini.
- Il principio di proporzionalità governa anche il sequestro probatorio e impone di evitare una compressione eccedente il necessario del diritto di proprietà e degli altri diritti incisi dal vincolo.
- Anche quando il bene sequestrato sia qualificabile come corpo del reato, il provvedimento deve esplicitare le ragioni probatorie che giustificano la temporanea indisponibilità del bene.
- La motivazione richiesta nella fase delle indagini può essere meno analitica, purché consenta di comprendere la finalità investigativa perseguita e sia compatibile con la segretezza delle indagini.
- La censura relativa alla pertinenza o alla connessione del bene sequestrato con il reato va valutata alla luce della permanenza delle esigenze probatorie, non della sola genesi del vincolo.
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