Cassazione Penale, Sentenza n. 43080/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello limitatamente alla dosimetria e, con unico motivo, deduceva la prescrizione del reato di ricettazione (capo b). Sosteneva che, non essendovi prova certa della data di acquisizione dell'arma, per il principio del favor rei la consumazione dovesse essere individuata in prossimità del furto (arma sottratta nel 2006) e in epoca antecedente all'arresto del 2009; ciò avrebbe determinato l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo dell'argomentazione già proposta in appello e manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui l'onere di provare la data di consumazione grava sull'accusa e che il "favor rei" opera solo in caso di assoluta incertezza. Tuttavia, la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione della Corte d'appello, la quale aveva individuato elementi logici idonei a datare la ricezione dell'arma in epoca successiva alla scarcerazione del ricorrente (rilascio maggio 2022, arma trovata in novembre 2022 in un immobile a lui esclusivamente disponibile; dichiarazioni difensive contraddette dal fatto che fu sorpreso a nascondere l'arma e da impronte papillari). Conseguentemente la prescrizione non operava e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
Norma che punisce la detenzione di munizioni; citata in motivazione quale capo di imputazione (contravvenzione) nell'originario giudizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
principio del "favor rei" e onere della prova a carico dell'accusa
La Corte riafferma che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di prescrizione va calcolato a favore dell'imputato; tuttavia tale principio trova applicazione solo in caso di incertezza assoluta, mentre la datazione può essere fissata mediante deduzioni logiche fondate su elementi processuali (es. periodi di detenzione, disponibilità di immobili, comportamento del soggetto).
Massime di principio
- L'onere di provare la data di consumazione del reato grava sull'accusa: l'imputato non deve provare l'esistenza di precedenti titoli di possesso.
- Il principio del favor rei opera solo quando esiste un'incertezza assoluta sulla data di acquisizione; se esistono elementi che consentono deduzioni logiche, la data può essere fissata anche in mancanza di prova documentale diretta.
- Elementi fattuali come periodi di carcerazione, date di rilascio, disponibilità esclusiva di immobili e circostanze del ritrovamento (es. comportamento dell'imputato, impronte) sono idonei a datare l'acquisizione di un bene illecito.
- La semplice asserzione difensiva che il bene fosse antecedente alla detenzione è insufficiente se contrastata da elementi concreti acquisiti in istruttoria.
- In situazioni analoghe, per evitare il rischio di deduzioni sfavorevoli, è utile per la difesa produrre ogni elemento probatorio (documenti, dichiarazioni testimoniali, riscontri oggettivi) che possa attestare la disponibilità del bene in epoca anteriore alla restrizione.
- La prescrizione va calcolata a partire dalla data di consumazione effettivamente accertata: se la prova consente di collocare la consumazione in epoca successiva al periodo prescrittivo, la causa di estinzione non opera.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42949/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42950/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42954/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42955/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42956/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42958/2024 del 26/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →