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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29449/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso nei confronti di una contribuente a seguito della revoca di un'agevolazione concessa per l'acquisto di terreno agricolo ai sensi dell'art. 5-bis L. n. 97/1994. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo sufficiente, ai fini del requisito del compendio unico, anche un atto di costituzione del vincolo di indisponibilità stipulato e trascritto dopo la notifica dell'avviso e oltre tre anni dalla registrazione dell'atto di acquisto. L'Agenzia ricorre in Cassazione con un unico motivo deducendo violazione di legge, in particolare degli artt. 5-bis L. n. 97/1994 e 76 DPR n. 131/1986, sostenendo che il requisito oggettivo e l'impegno richiesti per l'agevolazione dovevano sussistere al momento dell'atto di acquisto e non potevano essere integrati successivamente con un atto tardivo.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Richiama la disciplina del compendio unico e afferma che il regime agevolativo presuppone il concorso del requisito soggettivo e dell'impegno alla costituzione del compendio unico già nell'atto, mentre nel caso concreto l'atto integrativo di costituzione del vincolo era intervenuto solo dopo oltre tre anni dall'acquisto. Per tale ragione cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 5-bis L. n. 97/1994

    Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere

    L'agevolazione richiede che l'acquirente manifesti nell'atto l'impegno a costituire il compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni; l'impegno non può essere formato tardivamente.

  • art. 76 DPR n. 131/1986

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione alla liquidazione delle imposte conseguente alla revoca dell'agevolazione.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 99/2004

    per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività...

    La disciplina consente la formazione progressiva del compendio unico e prevede il vincolo di indivisibilità per dieci anni dalla costituzione, ma esige che il vincolo sia espressamente menzionato e trascritto.

  • art. 7, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, d.lgs. n. 99/2004

    La costituzione del compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente nell'atto di acquisto o con dichiarazione unilaterale del proprietario nelle forme dell'atto pubblico; la disciplina conferma la necessità di una manifestazione di volontà tempestiva.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli destinati a compendio unico, il requisito oggettivo dell'estensione minima può anche maturare progressivamente, ma l'impegno alla costituzione del compendio deve risultare già dall'atto di trasferimento o comunque nei modi e tempi previsti dalla disciplina applicabile.
  • Le norme agevolative in materia tributaria, in quanto di stretta interpretazione, non consentono di riconoscere il beneficio quando il presupposto formale-sostanziale richiesto dalla legge venga integrato solo successivamente rispetto al momento genetico dell'agevolazione.
  • Quando la decisione di merito sia errata per falsa applicazione della disciplina agevolativa e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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