Cassazione Civile, Ordinanza n. 41264/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La società di leasing impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva il saldo IMU per più annualità su un complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria a una società poi fallita. La contribuente sosteneva di non essere soggetto passivo IMU, poiché, dopo la risoluzione del contratto di leasing per morosità dell'utilizzatore, l'immobile non le era stato ancora materialmente riconsegnato; da ciò faceva derivare l'insussistenza dell'obbligo d'imposta in capo al concedente. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sulla soggettività passiva IMU nel leasing, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato il soggetto passivo nel concedente; con il secondo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., e in subordine omessa motivazione, sulla censura relativa all'illegittimità delle sanzioni irrogate per errore incolpevole sul diritto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la tesi secondo cui, nel leasing, il soggetto passivo IMU è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto, ma che, una volta risolto il contratto, la soggettività passiva ritorna in capo alla società di leasing anche se il bene non sia ancora stato materialmente restituito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna pronuncia sulla domanda/censura relativa all'illegittimità delle sanzioni per errore incolpevole sul diritto, né tale omissione poteva essere letta come rigetto implicito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9
"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili ... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
Nel leasing la soggettività passiva IMU segue il vincolo contrattuale: il locatario è soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto; con la risoluzione del leasing la soggettività ritorna al concedente, indipendentemente dalla materiale mancata riconsegna del bene.
D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla soggettività passiva IMU; la Corte non ne dà un autonomo sviluppo interpretativo, ritenendo infondato il primo motivo.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; l'omessa decisione sulla censura relativa alle sanzioni integra vizio di omessa pronuncia.
art. 366 c.p.c.
La Corte valorizza l'adeguata trascrizione nel ricorso delle deduzioni già formulate nei gradi di merito, ai fini della verifica del motivo di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 53 Cost.
La Corte esclude il profilo di incostituzionalità, affermando che il presupposto impositivo prescinde dalla relazione di fatto con l'immobile.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, ritenendo che l'eventuale pregiudizio derivi dalla condotta dell'utilizzatore e non dalla norma tributaria.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, conta il titolo giuridico che legittima la detenzione del bene e non la mera disponibilità materiale: il locatario è soggetto passivo solo finché il contratto è in essere.
- Se il contratto di locazione finanziaria viene risolto, la soggettività passiva IMU torna in capo al concedente anche se l'immobile non sia stato ancora restituito materialmente.
- Nei tributi patrimoniali, il presupposto impositivo può essere ancorato a una nozione civilistica di possesso, fondata sul titolo che giustifica il godimento del bene, e non sulla detenzione di fatto.
- L'omessa pronuncia su una specifica censura ritualmente proposta integra vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
- La legittimità delle sanzioni tributarie può richiedere una autonoma decisione sul tema dell'errore incolpevole sul diritto, non surrogabile da un rigetto implicito non desumibile con chiarezza dalla motivazione.
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