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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19776/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è stata fondata sul rilievo che il motivo di ricorso sulla responsabilità penale era nuovo rispetto all'appello, che non aveva investito il merito della condanna ma solo il trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, contestazioni sulla sussistenza della propria responsabilità penale per il reato ascritto. La Corte ha però rilevato che tali doglianze non risultavano essere state previamente formulate come motivi di appello: l'appello, infatti, riguardava soltanto il trattamento sanzionatorio, in particolare la richiesta di attenuanti generiche, l'esclusione della particolare tenuità del fatto e l'applicazione della pena nel minimo edittale. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice contestata, relativa al reato di evasione, per il quale era stata pronunciata condanna

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    prevede l'inammissibilità delle censure di legittimità non previamente dedotte come motivo di appello; la Corte lo applica per escludere i motivi nuovi in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure sulla responsabilità penale se tali questioni non sono state previamente dedotte in appello, quando la legge ne prevede l'inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo proposto attacca il merito della condanna ma non era stato devoluto con l'atto di appello.
  • Se l'appello ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, il ricorso non può riesumare questioni sulla sussistenza del reato o sulla responsabilità dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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