Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20804/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificità del motivo, ritenendo violato l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato e deduceva un unico motivo di vizio della motivazione, riferito sia alla qualificazione giuridica del fatto sia alla dosimetria della pena. La Corte rileva però che la doglianza era radicalmente generica e indeterminata: non indicava gli elementi concreti posti a base della censura, non consentiva di comprendere quali rilievi si intendessero muovere alla sentenza impugnata e non mostrava una reale correlazione con le argomentazioni della decisione di merito, che invece aveva già chiarito in modo logico il fondamento dell'affermazione di responsabilità per concorso nei delitti contestati e il trattamento sanzionatorio applicato.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    privo dei requisiti prescritti

    il motivo di ricorso deve contenere specificità e indicazione puntuale dei rilievi mossi; in mancanza, la censura è inammissibile per genericità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di impugnazione deve essere specifico e non meramente assertivo: occorre indicare in modo chiaro quali siano gli errori della decisione impugnata e perché essi incidano sulla sua tenuta logico-giuridica.
  • La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in una critica generica, priva di correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata e incapace di consentire alla Corte l'esercizio del controllo di legittimità.
  • Non è sufficiente contestare in astratto la qualificazione giuridica del fatto o la pena irrogata: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione concreta della sentenza di merito e indicare gli specifici passaggi ritenuti erronei.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.