Cassazione Penale, Sentenza n. 31995/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato la responsabilità penale dei ricorrenti per il reato di appropriazione indebita di arredi e oggetti di proprietà di Morsone Marco (beni di cui avevano il possesso). I ricorrenti deducevano: 1) vizio di motivazione per mancata valutazione dell'assenza dell'inventario e di fotografie negli atti di compravendita e per il fatto che l'inventario era stato redatto unilateralmente dalla parte offesa dopo la riconsegna delle chiavi; 2) violazione degli artt. 192 e ss. c.p.p. e vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa e del teste Racco Rocco; 3) violazione di legge sulla quantificazione della provvisionale riconosciuta alla parte offesa; 4) nullità/assenza di motivazione per omessa valutazione delle note/conclusioni scritte depositate dai difensori nel procedimento di appello (prodotte via PEC nel periodo della disciplina emergenziale Covid).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In particolare ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata valutazione delle conclusioni scritte perché dagli atti risultava che le conclusioni inviate via PEC erano pervenute all'attenzione dei giudici di appello e annotate nel verbale d'udienza (l'affermazione in sentenza che non erano state formulate conclusioni è stata qualificata come mero refuso). Quanto ai profili di merito, la Corte ha ritenuto corretta e completa la motivazione della Corte d'appello: le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili e suffragate da elementi di riscontro (dichiarazioni del titolare dell'agenzia intermediatrice e materiale fotografico indicato in sentenza). Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
La Corte richiama la disciplina della nullità relativa all'intervento e alla partecipazione dell'imputato al processo; l'omessa valutazione delle conclusioni può integrare una nullità, ma solo se le conclusioni non sono state effettivamente ricevute o valutate. Se invece le conclusioni pervengono e risultano esaminate (anche se la sentenza contiene un refuso), non sussiste la nullità.
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Richiamata in relazione alle nullità generali; la Corte distingue fra omissioni che determinano nullità e omissioni che possono influire solo sulla congruità della motivazione, richiedendo di dimostrare l'effetto sulla decisione.
art. 23 e art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176)
Norme emergenziali che hanno introdotto la possibilità per le parti di trasmettere conclusioni scritte via telematica nel giudizio d'appello; la Corte sottolinea che tale facoltà costituisce partecipazione attiva dell'imputato e deve essere garantita, ma l'omessa valutazione delle conclusioni incide sulla validità del giudizio solo se concretamente pregiudica l'esercizio dei diritti di difesa.
artt. 192 e seguenti cod. proc. pen.
Richiamati nella censura difensiva in relazione alla valutazione delle fonti di prova e dell'attendibilità dei testi; la Corte ha ritenuto che la valutazione della attendibilità rientra nel potere di apprezzamento del giudice e può essere confermata se vi sono elementi di riscontro (testimonianze e materiale fotografico).
Massime di principio
- Se si inviano conclusioni scritte via PEC in base alle norme emergenziali, conservare la prova dell'avvenuta trasmissione e verificare che siano annotate nel verbale d'udienza: la mancata annotazione può essere un mero refuso se gli atti dimostrano la ricezione e l'esame.
- La mancata allegazione di un inventario o di documenti contrattuali non impedisce di reggere l'accusa se esistono elementi di riscontro indipendenti (testimonianze, fotografie, dichiarazioni dell'intermediario) che corroborano la ricostruzione dei fatti.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni è rimessa al giudice di merito; in Cassazione va dimostrato un vizio logico-giuridico nella motivazione per ottenere l'annullamento.
- Per censurare la quantificazione di provvisionali o conseguenze civili occorre indicare specifici profili di illegittimità o travisamento dei fatti e del diritto; generiche doglianze sono difficili da accogliere.
- Quando si deduce nullità per omissioni procedurali, è necessario dimostrare anche il nesso di pregiudizio tra l'omissione e l'esito del giudizio: non tutte le irregolarità formali determinano automaticamente l'annullamento.
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