Cassazione Penale, Sentenza n. 37036/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva assolto Franzot ritenendo sussistere l'esimente del diritto di critica rispetto a commenti pubblicati su Facebook nei confronti di Bernobich, Pellegrini e Tomani. I ricorrenti contestavano (i) la esclusione dall'ambito diffamatorio dell'epiteto "quattro stronzi" ritenendo invece che fosse riferito alle persone offese; (ii) la riconosciuta scriminante del diritto di critica, soprattutto per la mancata valutazione della continenza (sostenevano che espressioni come "coglionazzi vestiti a festa" fossero denigratorie e non pertinenti al dibattito); (iii) la erronea applicazione di precedenti di legittimità; (iv) l'errata valutazione circa l'identificabilità delle persone offese (erano ritratte nelle foto cui i commenti si riferivano); (v) la contraddittorietà della motivazione circa la continenza e la offensività delle parole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. Motivazioni principali: la Corte d'appello ha dato una spiegazione assertiva e carente circa l'attribuzione dell'epiteto "quattro stronzi" (richiedendo nuovo esame), ha erroneamente ritenuto che tutte le espressioni rientrassero nei limiti della continenza del diritto di critica mentre la Corte di cassazione ha ritenuto che l'epiteto "coglionazzi vestiti a festa" abbia travalicato tali limiti ed abbia natura inequivocabilmente denigratoria idonea a ledere la reputazione; infine, è stato ritenuto che la raffigurazione dei ricorrenti nelle fotografie rendeva sufficientemente individuabili le persone offese anche in assenza di esplicita indicazione nominale. La sentenza impugnata è dunque annullata e gli atti sono rimessi al giudice civile per la decisione sulle conseguenze civili.
Norme richiamate
art. 622 cod. proc. pen.
Usato come base per disporre la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello dopo l'annullamento della sentenza penale
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Citato nella parte relativa alla facoltà di rinviare le questioni civili alla sezione civile; la Corte ha valutato la normativa e le decisioni delle Sezioni Unite sull'ambito di applicazione temporale ma, per la fattispecie, ha proceduto all'annullamento e alla trasmissione ex art. 622
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33) e art. 99-bis
Riferiti per chiarire l'applicabilità temporale dell'art. 573, comma 1-bis; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la norma si applica solo alle impugnazioni civili intervenute dopo il 30/12/2022
Massime di principio
- Gli insulti pubblicati sui social possono rientrare nel diritto di critica solo se pertinenti al tema e tenuti nei limiti della continenza: epiteti marcatamente dispregiativi che attaccano la sfera morale della persona (es. "coglionazzi") possono superare tale limite e configurare diffamazione.
- La presenza di fotografie o altri elementi che permettono l'individuazione della persona anche senza il nome costituisce idoneo elemento di identificabilità per l'integrazione del reato di diffamazione.
- Il giudice di merito deve motivare in modo non assertivo l'attribuzione dei termini o la loro destinatizzazione (es. perché un epiteto sarebbe riferito all'emittente e non alle persone ritratte); la mancanza di motivazione solida comporta annullamento e nuovo esame.
- Nella valutazione della continenza del linguaggio va considerato il contesto complessivo, compreso il mezzo utilizzato (social network) e l'effetto di esposizione pubblica; l'uso di social può amplificare la lesione della reputazione.
- La Corte di cassazione può in prima battuta valutare la offensività delle espressioni e la sussistenza della scriminante del diritto di critica, anche quando la questione riguarda diffamazione sui social.
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