Sentenza n. 650/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione con Prot. -OMISSIS-del 5 marzo 2025 della Guardia di finanza - Centro informatico amministrativo nazionale- Ufficio trattamento economico personale in servizio, con cui si richiede il recupero del 50% delle somme stipendiali, con restituzione in una unica soluzione degli emolumenti presuntivamente non spettanti, pari ad euro 18.641,44, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali; del preavviso n. -OMISSIS-del 5.2.2025/62/Ord della Guardia di finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio trattamento economico personale in servizio di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero; della nota del Ministero dell'economia e delle finanze numero prot. -OMISSIS-/2021 del 13.12.2021 di sospensione della procedura di transito del personale nelle aree funzionali del personale civile del MEF; Ove occorrer possa - della Determina del Comandante della Guardia di finanza, Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di Istruzione, Ufficio personale e AA. GG - settore Pe.i.s.a.f., n. prot. -OMISSIS- del 21.7.2021; - della nota di riscontro MEF- DAG_XXSETT- prot. -OMISSIS- del 20/08/2024- U del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione del personale - ufficio IV; - della nota del Comando generale della Guardia di finanza - I reparto - Ufficio Personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri prot. n. -OMISSIS- del 8.8.2024; - di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche di estremi ignoti, presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli di cui sopra;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di recupero di euro 18.641,44, preavviso di avvio del procedimento di recupero e atti relativi alla sospensione della procedura di transito nei ruoli civili
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l'Amministrazione gli ha richiesto la restituzione del 50% delle somme stipendiali percepite nel periodo 17 novembre 2019-31 luglio 2021, ritenute indebitamente corrisposte. L'Amministrazione aveva ritenuto superato il limite dei dodici mesi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con applicazione dell'art. 26 della legge n. 187/1976, e aveva qualificato la posizione successiva al giudizio di inidoneità permanente come aspettativa speciale in attesa di transito, con diritto al trattamento economico ridotto. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la domanda di transito, presentata il 23 giugno 2021, non fosse stata definita entro 150 giorni e che si fosse quindi formato il silenzio-assenso previsto dall'art. 2 del d.m. 18 aprile 2002 e dall'art. 930 del Codice dell'ordinamento militare, con effetto costitutivo del transito e diritto al trattamento economico pieno dal decorso del termine. Con il secondo motivo ha contestato la retrodatazione dell'aspettativa speciale al 30 gennaio 2020, sostenendo che essa potesse decorrere solo dal giudizio di inidoneità o dalla presentazione della domanda di transito; tale motivo è stato rinunciato in udienza. Il ricorrente ha inoltre dedotto che il recupero, effettuato a distanza di oltre cinque anni, violasse l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Ha chiesto l'annullamento del recupero, l'accertamento dell'avvenuto transito per silenzio-assenso e la ricostruzione giuridico-economica della posizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Guardia di finanza, ritenendo regolare la notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato. Nel merito ha distinto la domanda di annullamento del recupero dalla domanda autonoma di accertamento del transito. Ha respinto la pretesa di utilizzare il silenzio-assenso per paralizzare il recupero relativo al periodo anteriore al perfezionamento del transito: la domanda era stata presentata il 23 giugno 2021 e il termine di 150 giorni si sarebbe perfezionato il 20 novembre 2021, mentre le somme oggetto di recupero riguardavano un periodo precedente; per tale periodo, dopo il superamento dei dodici mesi di aspettativa, spettava il trattamento ridotto ai sensi dell'art. 26 della legge n. 187/1976. Il TAR ha inoltre escluso che un eventuale credito retributivo fosse opponibile in compensazione, poiché contestato e non certo, esigibile e di pronta liquidazione. Ha invece accolto la domanda autonoma di accertamento, dichiarando perfezionato il transito nei ruoli civili per silenzio-assenso e riconoscendo il diritto alla rideterminazione del trattamento economico dal centocinquantunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, con obbligo dell'Amministrazione di completare il procedimento e procedere alla ricostruzione giuridico-economica. Il giudice ha ritenuto irrilevanti, ai fini sospensivi, la pendenza del procedimento penale e l'impugnazione del verbale di inidoneità, non essendo previste dalla legge come cause di sospensione del transito; l'art. 930 del Codice dell'ordinamento militare prevede la sospensione solo in presenza di procedimento disciplinare potenzialmente comportante una sanzione di stato o di sospensione dall'impiego. La rinuncia al secondo motivo è stata dichiarata. È stata respinta anche la doglianza fondata sull'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, poiché la ripetizione di emolumenti non dovuti costituisce esercizio doveroso del diritto-dovere dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2033 c.c., senza necessità di una specifica motivazione anche a prescindere dal tempo trascorso. La domanda di annullamento è stata quindi rigettata, quella di accertamento accolta; spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.m. 18 aprile 2002
l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta
Il decorso del termine di 150 giorni determina il silenzio-assenso; durante il termine il dipendente resta in aspettativa con il trattamento economico goduto al momento del giudizio di inidoneità, mentre gli effetti del transito, anche retributivi, si producono dal centocinquantunesimo giorno.
art. 930 d.lgs. 66/2010
Il procedimento di transito può essere sospeso nei casi previsti dalla norma, ossia quando il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato o sia stato sospeso dall'impiego; la pendenza di un procedimento penale o l'impugnazione del giudizio di inidoneità non costituiscono, di per sé, cause sospensive.
art. 26 legge n. 187/1976
Dopo il superamento dei primi dodici mesi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, al militare spettano gli assegni ridotti della metà.
art. 14 legge n. 266/1999
È richiamata quale base normativa del procedimento di transito del personale militare nei ruoli civili e del relativo silenzio-assenso.
art. 2033 c.c.
La percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetizione, anche nei rapporti di lavoro non privatizzati.
art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU
La disposizione non impedisce il recupero di somme stipendiali indebitamente percepite, ritenuto proporzionato e doveroso secondo la disciplina nazionale applicata dal giudice.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha segnalato alle parti una possibile causa di inammissibilità del secondo motivo, cui il ricorrente ha rinunciato.
Massime di principio
- Nel procedimento di transito del personale militare nei ruoli civili, il decorso del termine di 150 giorni dalla ricezione della domanda determina il silenzio-assenso e produce il transito con effetti costitutivi; il trattamento economico pieno spetta dal centocinquantunesimo giorno, non retroattivamente per il periodo anteriore.
- Durante i 150 giorni successivi alla domanda di transito il militare resta in aspettativa e conserva il trattamento economico spettante al momento del giudizio di inidoneità; il silenzio-assenso non può incidere retroattivamente sul regime retributivo applicabile prima del suo perfezionamento.
- La pendenza di un procedimento penale e l'impugnazione del giudizio di inidoneità non sospendono il procedimento di transito, se non ricorrono le specifiche ipotesi sospensive previste dall'art. 930 del Codice dell'ordinamento militare.
- Un eventuale credito retributivo derivante dal transito non può essere opposto in compensazione giudiziale alla pretesa restitutoria dell'Amministrazione quando sia contestato e richieda una complessa ricostruzione giuridica ed economica, non essendo certo, esigibile e di pronta liquidazione.
- La ripetizione di emolumenti stipendiali indebitamente percepiti costituisce esercizio doveroso del diritto-dovere dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2033 c.c.; l'interesse pubblico al recupero è in re ipsa e non è necessaria una specifica motivazione neppure quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo.
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