Cassazione Penale, Sentenza n. 50729/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza che aveva mantenuto la confisca disposta nei suoi confronti per il valore di euro 430.505, deducendo tre censure: (i) vizio procedurale per illegittima esecuzione avviata per nota di cancelleria e da Guardia di finanza senza impulso del Pubblico ministero (quando i beni confiscabili non sono stati specificamente individuati); (ii) estinzione per prescrizione della sanzione ablativa ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 231/2001, sostenendo che il termine quinquennale fosse già decorso al 8/9/2021; (iii) vizi nella stima peritale e carenza di proporzionalità/adeguatezza della misura, stante l'uso produttivo della porzione immobiliare confiscata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando che, trattandosi di confisca non ancorata a beni previamente identificati, l'esecuzione richiedeva l'impulso del Pubblico ministero e che l'azione promossa d'ufficio dalla cancelleria, senza tale impulso, è viziata da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. Ha invece respinto il motivo sulla prescrizione: la confisca confermata in sede di rinvio è divenuta definitiva il 22/06/2021 e il quinquennio non è decorso; perciò la prescrizione non è maturata. Il terzo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria per le determinazioni funzionali all'esecuzione.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
reato contestato al legale rappresentante (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), fatto presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
art. 9, comma 1, lett. c; art. 19; art. 22
il d.lgs. 231/2001 configura la confisca come sanzione principale dell'ente (art. 9) e prevede la confisca del profitto/prezzo del reato (art. 19); la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 opera dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva a carico dell'ente
art. 86 disp. att. cod. proc. pen. (interpolato)
art. 41, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (introduzione comma 1-bis)
norma più recente che dispone che, se la confisca riguarda beni non previamente sequestrati o non specificamente individuati, l'esecuzione si svolge secondo le modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie e assegna al Pubblico ministero il compito di dare impulso alla procedura; sancisce principio già riconosciuto dalla giurisprudenza
art. 660 cod. proc. pen.
disciplina l'esecuzione delle pene pecuniarie richiamata per l'esecuzione delle confische di beni non specificamente indicati; assegna ruolo di impulso al Pubblico ministero
artt. 658 e 679 cod. proc. pen.
si riferiscono all'esecuzione di misure ablative quando il perimetro dei beni è previamente identificato; in tali ipotesi l'esecuzione può essere avviata anche dalla cancelleria sotto controllo del giudice, diversamente dai casi in cui i beni non sono predefiniti
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
prevede la nullità insanabile del provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio quando il procedimento di esecuzione richiede l'impulso della parte pubblica
Massime di principio
- Quando la confisca non individua preventivamente i beni da aggredire, l'esecuzione richiede l'impulso del Pubblico ministero: l'avvio dell'esecuzione per mera nota di cancelleria o da parte di organi esecutivi senza tale impulso è viziato da nullità insanabile.
- La confisca prevista dal d.lgs. n. 231/2001 è una sanzione amministrativa (principale) soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 22, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva che colpisce l'ente; pertanto il dies a quo è la definitività della pronuncia.
- La qualificazione della confisca su somme corrispondenti al profitto monetario del reato va valutata con attenzione: il denaro rinvenuto nel patrimonio dell'ente può configurare una confisca diretta (non per equivalente) qualora rappresenti l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato.
- Se la procedura esecutiva è contestata nella scelta dei beni o nella stima, la parte esecutata può rivolgersi al giudice dell'esecuzione per impugnare i criteri adottati dal Pubblico ministero; la selezione dei cespiti deve essere proporzionata al valore indicato dal giudice che ha disposto la confisca.
- La nullità dell'atto di esecuzione per mancato impulso della Procura non incide automaticamente sulla decisione di merito che ha disposto la confisca: può determinare l'annullamento dell'ordinanza esecutiva e la rimessione degli atti all'organo pubblico competente per la regolare ripresa dell'esecuzione.
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