Cassazione Penale, Ordinanza n. 03127/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 206,66 di multa per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002. Con il primo motivo ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; con il secondo ha lamentato omessa, illogica e contraddittoria motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi si limitavano a riprodurre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sia sulla responsabilità sia sulla negata sostituzione della pena, fondata anche sulla negativa personalità dell'istante.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non contenevano una critica argomentata e specifica alla sentenza di appello, ma reiteravano censure già respinte. Non vi è stata modifica nel merito della condanna, che resta ferma con la pena rideterminata in appello.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso, non censurata nel merito ma solo in punto di motivazione e trattamento sanzionatorio.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'atto di impugnazione è inammissibile se i motivi non soddisfano il requisito della specificità e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
Somma irrogata quale conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello, senza confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, è inammissibile.
- La genericità del motivo, specie quando si limita a denunciare in modo apodittico illogicità o contraddittorietà della motivazione, non soddisfa il requisito di specificità richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando la sentenza di appello abbia motivato in modo puntuale sia sulla responsabilità sia sulla dosimetria o sulla mancata concessione di un beneficio sostitutivo, il ricorso deve misurarsi con quelle ragioni decisive; altrimenti si arresta in limine per inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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