Sentenza n. 2247/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 1007/2024, pubblicata in data 28/2/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, notificata il 14/4/2024 e passata in giudicato il 14/5/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1007/2024, che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1007/2024, notificata il 14 aprile 2024 e passata in giudicato il 14 maggio 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche deduzioni né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il mancato adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 1.000 euro, corrispondenti ai due anni scolastici riconosciuti dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo, sicché la richiesta di un’ulteriore somma è stata giudicata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta; la domanda di penalità di mora è stata respinta nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione alla natura della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione e non quale corrispettivo, la condanna a un’ulteriore somma è stata ritenuta manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta nel giudicato civile per il valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare i presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- Quando il contenuto obbligatorio del giudicato e l’importo dovuto sono determinati e l’amministrazione non contesta il dedotto inadempimento né documenta l’avvenuta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato, indicando puntualmente le attività amministrative da compiere.
- In caso di ulteriore inottemperanza rispetto al termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in luogo dell’amministrazione entro un ulteriore termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alla natura dell’obbligazione da eseguire, la condanna a un’ulteriore somma risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale condizione è stata ravvisata per la carta del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo.
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