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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21564/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non emergevano elementi per ritenere la ricorrente immune da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato da Corte cost. n. 186/2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza deducendo tre motivi di censura, ritenuti dalla Corte generici e meramente riproduttivi di questioni già prospettate nei gradi di merito. I motivi riguardavano: la configurabilità del reato di evasione; il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 1, c.p. La Corte rileva che tali profili erano già stati esaminati e disattesi con argomentazioni congrue dalla sentenza territoriale. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata invocata dalla ricorrente, ma il diniego è stato ritenuto correttamente motivato nei precedenti gradi e non efficacemente censurato in cassazione.

  • art. 625, n. 1, c.p.

    La contestata aggravante non è stata esclusa, e la censura sul punto è stata ritenuta generica e già disattesa con motivazione congrua dal giudice di merito.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già formulate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La configurabilità del reato, il riconoscimento o diniego della particolare tenuità del fatto e la sussistenza di circostanze aggravanti possono essere censurati in cassazione solo con motivi specifici e pertinenti; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non sia ascrivibile a colpa del ricorrente, non è dovuta la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; viceversa, in mancanza di tale dimostrazione, la condanna è applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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