Cassazione Civile, Ordinanza n. 10329/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione nei confronti di una contribuente IRPEF, IRAP e IVA, contestando costi ritenuti non deducibili e maggiori ricavi non dichiarati, emersi anche tramite l’esame delle movimentazioni bancarie. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, riducendo il maggior valore della produzione ed escludendo dal maggior reddito un importo di euro 72.000 risultante da consulenza contabile. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato con un motivo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 193/2016, con impegno a rinunciare ai giudizi e con pagamento integrale delle somme dovute, documentando la comunicazione dell’agente della riscossione e l’avvenuto versamento di tutte le rate.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme richieste, dichiarando l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto superfluo esaminare i motivi del ricorso principale. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia, perché la decisione su di esso presupponeva l’accoglimento del ricorso principale, precluso dall’estinzione del giudizio. Non ha provveduto sulle spese e ha escluso l’obbligo del doppio contributo unificato per entrambe le parti, per le ragioni indicate in motivazione.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 193/2016
L’adesione alla definizione agevolata, con impegno a rinunciare ai giudizi e pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di cassazione.
L. 225/2016
Norma di conversione del d.l. 193/2016 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
È il fondamento processuale dell’estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o di estinzione ex lege conseguente alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
La Corte esclude il presupposto per il versamento del doppio contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce tempestivamente alla definizione agevolata prevista dalla legge, assume l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti e provvede al pagamento integrale del debito rateizzato, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La comunicazione dell’agente della riscossione sull’importo dovuto e sulle scadenze, seguita dal pagamento di tutte le rate, è sufficiente a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- L’estinzione del ricorso principale per definizione agevolata rende inammissibile il ricorso incidentale condizionato, poiché esso presuppone la definizione del ricorso principale in senso favorevole alla parte che lo propone.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata non si provvede sulle spese di lite e non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →