Cassazione Civile, Ordinanza n. 31398/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, della NASpI quale incentivo all'avvio di un'attività di lavoro autonomo ex art. 8 d.lgs. n. 22/2015. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che, al momento della richiesta, la lavoratrice fosse già titolare della NASpI ordinaria e che ciò escludesse il beneficio; avevano inoltre valorizzato la mancata comunicazione del reddito annuo presunto ex art. 10 d.lgs. n. 22/2015. Nel ricorso per cassazione la parte privata deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10, 11 e 14 d.lgs. n. 22/2015, sostenendo che l'unico presupposto per l'anticipo sarebbe la presentazione della domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma e che la diversità tra NASpI ordinaria e incentivo all'autoimprenditorialità renderebbe irrilevante la comunicazione del reddito presunto nei termini di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha individuato la ratio decidendi effettivamente rilevante nella carenza del presupposto di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, poiché la richiedente era già titolare del trattamento ordinario NASpI al momento della domanda. Secondo la Corte, l'espressione "che non gli è stato ancora erogato" va interpretata nel senso che il lavoratore può chiedere l'anticipazione solo se non ha ancora ricevuto il trattamento ordinario; altrimenti non vi sarebbe una vera anticipazione, ma una duplicazione di somme già erogate. Le ulteriori censure sulla comunicazione del reddito presunto sono state ritenute irrilevanti perché non attinenti alla ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'INPS; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 22/2015
"che non gli è stato ancora erogato"
Il beneficio della liquidazione anticipata della NASpI presuppone che il trattamento non sia già stato erogato; l'anticipazione è incompatibile con l'avvenuta percezione della NASpI ordinaria.
art. 10 d.lgs. n. 22/2015
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla comunicazione del reddito annuo presunto; la Corte ne considera le censure non decisive rispetto alla ratio decidendi individuata.
art. 11 d.lgs. n. 22/2015
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non valorizzato nella decisione perché non pertinente alla ragione decisoria.
art. 14 d.lgs. n. 22/2015
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non incidendo sulla decisione finale.
art. 12 disp. prel. c.c.
La Corte applica il criterio letterale dell'interpretazione secondo il significato proprio delle parole per leggere l'inciso relativo alla mancata erogazione del trattamento.
art. 360 c.p.c., n. 3
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la legge prevede la liquidazione anticipata di un trattamento a titolo di incentivo all'avvio di attività autonoma, il presupposto dell'istituto va verificato in senso letterale: l'anticipazione postula che il trattamento non sia ancora stato materialmente erogato.
- Se la domanda presuppone l'assenza di erogazioni pregresse, non è consentito ottenere l'incentivo quando il richiedente sia già titolare del trattamento ordinario, perché ciò determinerebbe una duplicazione di somme e non un'anticipazione.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono investire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; contestazioni estranee a tale ratio sono irrilevanti e non possono condurre alla cassazione della sentenza.
- L'interpretazione di una disposizione va condotta, in primo luogo, secondo il significato proprio delle parole usate dal legislatore, specie quando il dato testuale è univoco.
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