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Sentenza

Sentenza n. 5202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202300812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale del permesso di demolizione di un muro di contenimento e di un terrapieno, nonché sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro tale diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia concerneva il diniego opposto dal Comune alla richiesta di demolire un muro di contenimento e un terrapieno, demolizione imposta da una sentenza civile in materia di distanze tra edifici. Il Comune aveva ritenuto che l'intervento avrebbe compromesso una struttura viaria, isolando otto unità abitative e interrompendo i sottoservizi, e avrebbe inciso anche su un mappale appartenente a terzi estranei al giudizio civile, con pregiudizio per l'accesso alla loro abitazione. La ricorrente aveva impugnato il diniego sostenendo che l'amministrazione fosse tenuta ad adeguarsi al giudicato civile e che il provvedimento impedisse l'esecuzione della sentenza. In appello ha dedotto: violazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato civile e dell'art. 112 c.p.c.; erronea ricostruzione dei rapporti tra giudicato civile e discrezionalità amministrativa; erronea valutazione dei limiti tra giudice ordinario e giudice amministrativo; mancata considerazione delle implicazioni pubblicistiche dell'esecuzione e delle indicazioni del consulente tecnico nominato nel procedimento esecutivo; erronea valutazione delle possibili soluzioni esecutive compatibili con il piano esecutivo convenzionato e con l'interesse pubblico; travisamento dei fatti coperti dal giudicato; erronea condanna alle spese. L'appellante aveva inoltre chiesto la riunione con altro appello e la sospensione della sentenza e degli atti ritenuti ostativi all'esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere venduto l'immobile, senza tuttavia formulare espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il giudizio dovesse riguardare esclusivamente la legittimità del diniego comunale, senza riaprire le precedenti vicende relative all'ottemperanza del giudicato civile, già definite. La sentenza civile, pronunciata nell'ambito di un rapporto privatistico di vicinato, non imponeva all'amministrazione di autorizzare modalità esecutive incompatibili con vincoli e interessi pubblici. Quando l'attuazione del diritto riconosciuto dal giudice ordinario richiede un'autorizzazione amministrativa, la posizione del privato si confronta con l'interesse pubblico e degrada, secondo la motivazione, a interesse legittimo quanto alle modalità attuative. Il Comune aveva legittimamente considerato la tutela della viabilità, dei sottoservizi, degli utenti della strada, dei proprietari estranei al giudizio civile e dei vincoli paesaggistico e idrogeologico gravanti sull'area. Il Collegio ha inoltre rilevato che un precedente provvedimento comunale del 2016, non impugnato, aveva disposto la fiscalizzazione degli abusi, definendo la vicenda sotto il profilo amministrativo. L'eventuale impossibilità o eccessiva gravosità dell'esecuzione specifica avrebbe potuto rilevare ai fini dell'esecuzione per equivalente davanti al giudice munito di giurisdizione. La vendita dell'immobile non ha determinato automaticamente l'interruzione o l'improcedibilità del giudizio, poiché la controversia riguardava un diritto connesso al bene trasferito; il processo è proseguito tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La vendita del bene oggetto della controversia non impedisce la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie quando il diritto controverso è connesso al bene trasferito.

  • art. 112 c.p.c.

    La disposizione è stata invocata dall'appellante per lamentare l'omessa pronuncia, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 612 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al procedimento di esecuzione degli obblighi di fare e alle modalità di esecuzione della sentenza civile; il giudizio amministrativo non ha riesaminato le vicende dell'ottemperanza già definite.

  • art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo

    Richiamato dall'appellante in relazione ai limiti dell'azione amministrativa rispetto all'esecuzione della sentenza civile; le censure sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • Il giudicato civile che accerta un diritto nei rapporti privatistici tra vicini non obbliga automaticamente l'amministrazione a consentire qualsiasi modalità materiale di esecuzione, quando tale modalità richieda un titolo amministrativo e incida su interessi pubblici o su diritti di terzi estranei al giudizio civile.
  • Quando l'attuazione concreta di una pronuncia civile richiede un'autorizzazione amministrativa, l'amministrazione deve valutare autonomamente la compatibilità dell'intervento con la viabilità, i sottoservizi, i vincoli pubblicistici e i diritti dei terzi; il giudicato civile non elimina tale potere-dovere di valutazione.
  • L'impossibilità o l'eccessiva gravosità dell'esecuzione specifica derivante da un impedimento amministrativo può comportare il ricorso all'esecuzione per equivalente, da far valere davanti al giudice munito di giurisdizione, senza imporre al giudice amministrativo di autorizzare un intervento lesivo di interessi pubblici prevalenti.
  • Un provvedimento amministrativo di fiscalizzazione dell'abuso, se non impugnato, diviene definitivo e può costituire un ostacolo alla successiva pretesa di ottenere, sul piano amministrativo, l'esecuzione di opere demolitorie riferite al medesimo abuso.
  • Il trasferimento del bene oggetto del giudizio non determina di per sé l'improcedibilità della controversia, quando la posizione controversa è connessa al bene trasferito; il processo può proseguire tra le parti originarie secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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