Cassazione Civile, Ordinanza n. 22665/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente INPS aveva chiesto il rimborso delle maggiori somme trattenute, dal 2010 al 2014, sulla pensione complementare erogata da un fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’ente, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1° gennaio 2007. La C.T.R. del Lazio aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata sia l’entità del rimborso sia la natura privata della gestione previdenziale dei dipendenti del parastato, e aveva affermato che l’Amministrazione avrebbe potuto svolgere ulteriori verifiche presso l’ente previdenziale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005 e 64, comma 1, l. n. 144 del 1999, sostenendo che i montanti oggetto di rimborso erano maturati integralmente entro il 30 settembre 1999, data di soppressione della gestione complementare INPS, con conseguente inapplicabilità del regime agevolato; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, ma in memoria ha rinunciato a tale motivo richiamando la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito anche la tardività del ricorso dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica eseguita via PEC il 1° luglio 2019, in quanto il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva proprio quel giorno per effetto della proroga al primo giorno non festivo. Ha poi preso atto della rinuncia dell’Agenzia al secondo motivo. Ha accolto il primo motivo, affermando che il contribuente era un "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" integrativo INPS soppresso nel 1999 e che, quindi, ai montanti maturati fino al 30 settembre 1999 si applicava il regime tributario previgente, non il nuovo regime agevolato dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
il termine lungo di impugnazione decorre per sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo
art. 155, comma 4, c.p.c.
se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme complementari preesistenti, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario vigente a quella data
art. 64, comma 1, l. 17 maggio 1999, n. 144
ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi costituiti presso gli enti del cd. parastato, compresa la gestione speciale INPS
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
il nuovo regime fiscale agevolato delle prestazioni complementari non si applica ai montanti maturati nei casi ricadenti nella disciplina transitoria dei "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
motivo poi rinunciato; la Corte ne dà conto solo per completezza, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla ricorrente
art. 384 c.p.c.
la causa può essere decisa nel merito dalla Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia di fondi previdenziali integrativi, la disciplina fiscale applicabile alle prestazioni dipende dal regime intertemporale dei montanti maturati e dalla qualifica di "vecchio iscritto" a "vecchio fondo"; se il fondo è stato soppresso e i montanti sono maturati entro la data prevista dalla disciplina transitoria, non si applica retroattivamente il nuovo regime agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005.
- Per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari preesistenti, i montanti delle prestazioni maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario previgente, non a quello introdotto successivamente dal d.lgs. n. 252 del 2005.
- La Cassazione può decidere nel merito, rigettando la domanda originaria, quando l’accoglimento del ricorso non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- Nel computo del termine lungo di impugnazione, se l’ultimo giorno cade in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
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