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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18442/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Occhipinti era stato condannato per aver attestato falsamente, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i propri redditi per gli anni 2015-2016 (avendo dichiarato redditi inferiori rispetto a quanto risultante dagli accertamenti dell'Anagrafe Tributaria). La difesa aveva contestato che i redditi da lavoro dipendente indicati derivanti dall'attività svolta presso l'impresa della moglie non erano mai stati effettivamente percepiti, producendo documentazione (verbale ispettorato del lavoro e diffida accertativa) che dimostrava la mancata corresponsione delle spettanze e l'esistenza di un procedimento di accertamento nei confronti della datrice di lavoro. La Corte d'Appello aveva ritenuto provata la percezione dei redditi sulla base dei contributi versati e dei riscontri cartolari, sostenendo che sussisteva nella sfera giuridica del ricorrente un credito certo, liquido ed esigibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la Corte territoriale non si è confrontata con le prove documentali prodotte dalla difesa né con la questione essenziale che il beneficio del patrocinio dipende dai redditi effettivamente percepiti (principio di cassa). Ha richiamato la normativa tributaria e la giurisprudenza che esigono che, ai fini del reddito imponibile, rilevino le somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta, non semplicemente crediti non incassati; ha inoltre ricordato l'orientamento costituzionale e CEDU che mira a valutare l'effettiva capacità economica del richiedente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma penale che disciplina la revoca o l'annullamento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di falsità nella dichiarazione; qui la condanna originaria era fondata sull'accusa di attestazione di redditi non veritieri.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    «può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito..."

    Stabilisce i requisiti per l'ammissione al patrocinio, richiedendo il riferimento al reddito imponibile come definito dalla disciplina tributaria; la Corte ha sottolineato che il reddito da considerare è quello effettivamente percepito nel periodo d'imposta.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) art. 1

    «presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro"

    Indica che l'imposta sul reddito è ancorata al possesso di redditi in denaro; la Corte ha richiamato ciò per affermare che rilevano gli introiti effettivamente percepiti.

  • T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986) art. 51, co. 1

    «è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta..."

    Definisce il reddito da lavoro dipendente in termini di somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta; la Cassazione ne trae il principio del 'criterio di cassa' (rilevanza della percezione effettiva).

  • T.U.I.R. art. 6, co. 2

    «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"

    Chiarisce che non sono i crediti tout court a costituire reddito, ma i proventi effettivamente conseguiti in sostituzione; utile per distinguere crediti non percepiti da somme effettivamente entrate nel patrimonio.

  • Costituzione, art. 3, co. 2

    Principio di rimozione degli ostacoli economici all'effettività dei diritti, richiamato per giustificare una interpretazione delle norme del patrocinio tesa a valutare la reale capacità economica del richiedente.

  • Costituzione, art. 24, co. 2 e co. 3

    Tutela del diritto di difesa e principio che l'accesso alla giustizia non può essere precluso per ragioni economiche; le norme sul patrocinio devono essere interpretate in modo da garantire l'effettività del diritto di difesa.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Rilevante nel richiamo alla garanzia di un equo processo e all'accessibilità della difesa; contribuisce all'orientamento costituzionalmente orientato nella valutazione del requisito economico.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 28810 del 10.5.2023)

    Richiamata in merito alla necessità di accertare gli introiti effettivi del richiedente per valutare l'ammissione al patrocinio e garantire l'effettività del diritto di difesa.

  • Sezioni Unite, sent. n. 14723 del 12/05/2020

    Ha affermato che la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione se i redditi effettivi non superano i limiti di legge; la revoca è possibile solo nelle ipotesi previste dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato conta il reddito effettivamente percepito nel periodo d'imposta (criterio di cassa), non meri crediti non incassati.
  • La prova della percezione dei redditi non può essere sostituita automaticamente dalla evidenza di versamenti contributivi o dalla 'titolarità' fiscale: occorre verificare la concreta entrata delle somme.
  • Documentazione dell'Ispettorato del Lavoro e atti di diffida/accertamento che dimostrino la mancata corresponsione delle spettanze possono escludere la rilevanza di redditi catastalmente o anagraficamente risultanti.
  • La falsità o incompletezza della dichiarazione per il patrocinio non determina automaticamente la condanna o la revoca: è necessario valutare se i redditi effettivi superino i limiti di legge e rispettare le ipotesi previste dagli artt. 95 e 112 d.P.R. 115/2002.
  • Il giudice è tenuto a confrontarsi espressamente con le censure difensive e con le prove documentali poste a fondamento dell'eccezione di mancata percezione; il mancato esame può comportare l'annullamento della decisione.
  • In caso di controversia su percezione di redditi da lavoro dipendente a favore del richiedente, l'onere della prova sulla effettiva percezione grava su chi sostiene il contrario (es.: l'accusa), e le risultanze ispettive/tributarie vanno valutate criticamente.

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