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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01200/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata fondata sulla natura reiterativa della censura sulla pena e sulla preclusione processuale della doglianza relativa all'aggravante, non sollevata nel grado di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso per cassazione era articolato su due doglianze: la prima riguardava l'entità della pena, ritenuta eccessiva; la seconda contestava nuovamente la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e adeguatamente valutate dai giudici di merito; il secondo motivo è stato dichiarato precluso, poiché la questione non era stata dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicato come norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata, in materia di stupefacenti.

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato quale circostanza aggravante la cui sussistenza veniva nuovamente contestata in ricorso; la doglianza è stata ritenuta preclusa perché non dedotta in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La questione non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, quando la preclusione non sia superata da specifiche eccezioni processuali.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena, se già valutate dai giudici di merito e riproposte in modo meramente reiterativo, non consentono un nuovo esame nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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