Cassazione Penale, Sentenza n. 33907/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia dell'11/12/2020 che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di minaccia, riformulando il capo di imputazione e riconoscendo la recidiva; la difesa ha proposto cinque motivi di cassazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) contestando l'erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo in particolare che la frase pronunciata dall'imputato "poi torno e ti faccio vedere io" non abbia contenuto minatorio chiaro e grave, che il dolo sia stato desunto impropriamente dal suo atteggiamento, che la condotta non integri l'aggravante del comma secondo dell'art. 612, che non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e che sia stato errato l'aumento di pena per recidiva (art. 99, comma 3 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in quale modo la frase "poi torno e ti faccio vedere io", pur priva di indicazioni specifiche sulla tipologia di ritorsione, manifesti il "chiaro proposito vendicativo in cui è implicito l'uso della forza"; la frase è stata considerata genericamente non evocativa di un male ingiusto. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto; le restanti censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
La Corte richiama la distinzione tra minaccia semplice e la fattispecie aggravata del comma secondo: perché una espressione generica configuri l'aggravante è necessario che emerga un chiaro proposito vendicativo implicante l'uso della forza o la prospettazione di un male ingiusto; una formula generica e indeterminata può non integrare l'art. 612, comma secondo
art. 337 cod. pen.
Norma inizialmente contestata nella qualificazione dei fatti prima della riqualificazione in minaccia; citata per il contesto delle imputazioni originarie
art. 62-bis cod. pen.
La difesa chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche per fatti personali (lavoro, famiglia, ravvedimento); la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito su questo punto perché lo ha ritenuto assorbito dopo l'annullamento
art. 99, comma terzo, cod. pen.
Riguarda la quantificazione dell'aumento di pena per recidiva; la censura difensiva sosteneva un errore nella qualificazione dell'aumento (specifica infraquinquennale vs reiterata), ma la Cassazione ha assorbito la questione in seguito all'annullamento
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme processuali utilizzate per formulare i motivi di cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte ha accolto il motivo incentrato sul vizio di motivazione
Massime di principio
- Una formula generica minatoria (es. "poi torno e ti faccio vedere io") non sempre integra la fattispecie aggravata di cui all'art. 612, comma secondo: è necessaria una motivazione che colleghi la frase a un 'proposito vendicativo' implicante l'uso della forza o la prospettazione di un male ingiusto
- Il giudice di merito deve spiegare con ragioni concrete come e perché elementi contestuali (tono, atteggiamento, contesto fattuale, precedenti aggressivi, presenza di strumenti offensivi) trasformino parole generiche in minaccia idonea e grave
- Se la motivazione del giudice di merito è lacunosa rispetto all'idoneità minatoria di una frase, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio
- Le questioni relative a circostanze attenuanti generiche o a corretta applicazione della recidiva sono esaminate solo se rimangono rilevanti dopo la valutazione sull'integrazione del reato; se la decisione sul punto decisivo viene annullata, tali questioni possono risultare assorbite
- Per la difesa è strategico mettere in evidenza l'ambiguità della frase, l'assenza di riferimento a un male ingiusto e le condizioni personali del soggetto; per l'accusa è importante documentare elementi di contesto che rendano la minaccia concreta e credibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33760/2022 del 14/09/2022
- Sentenza penale · 14 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33763/2022 del 14/09/2022
- Sentenza penale · 14 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33764/2022 del 14/09/2022
- Sentenza penale · 14 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33765/2022 del 14/09/2022
- Sentenza penale · 14 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2022 del 14/09/2022
- Sentenza penale · 14 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →