Sentenza n. 235/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del decreto Cat. 6/F2024/Diniego/Div. P.A.S.I. – Prot.: 0029457 del 25/06/2024 emesso dal Questore della Provincia di Macerata e notificato in data 25.6.2024 avente ad oggetto il diniego dell’istanza di rinnovo del libretto e della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e di contenuto ignoti e specificamente del Certificato Medico/nota dell’Ufficiale Medico in S.P.E. del 27.05.2024 con cui è stata revocata la certificazione di idoneità psicofisica rilasciata in data 07.03.2024 e della nota dell’Ufficiale Medico del 18.06.2024 con la quale “Preso atto di quanto notificato da questa Questura, si conferma la revoca dell’idoneità emessa”, nella parte in cui sono lesivi dell’interesse del ricorrente e, per l’effetto, disporne l’annullamento ed adottare ogni altra decisione del caso, e se ritenuto opportuno disporre/ordinare al ricorrente di sottoporsi a visita medico legale presso la Commissione Medica Locale (o altro organo) al fine di valutare la sussistenza dei requisiti psicofisici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del libretto e della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente alla revoca della certificazione di idoneità psicofisica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Macerata che aveva negato il rinnovo del libretto e della licenza di porto di fucile per uso caccia. Sono stati inoltre impugnati la certificazione o nota dell'Ufficiale medico del 27 maggio 2024, con cui era stata revocata la certificazione di idoneità psicofisica precedentemente rilasciata, e la successiva nota del 18 giugno 2024, con cui era stata confermata la revoca dell'idoneità. Nel giudizio è stata proposta anche istanza cautelare, accolta dal TAR ai fini del riesame con ordinanza n. 210/2024. Prima della definizione del merito, l'Amministrazione ha rilasciato, il 7 maggio 2025, la licenza di porto di fucile per uso caccia, con validità fino al 21 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il rilascio della licenza da parte dell'Amministrazione ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati nel merito i motivi di ricorso. L'Amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, complessivamente determinate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato, come già stabilito in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità degli atti originariamente impugnati.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, ove il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente sia intervenuto nel corso del giudizio e secondo la regolazione già disposta in sede cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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