Sentenza del 20/10/2015 n. 1794 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Ruoli - Escussione del garante la rateazione delle somme dovute in seguito all'accertamento con adesione - Legittimità - Sussiste quando la garanzia è stata prestata prima dell'entrata in vigore del d.l. 06.07.2011, n. 98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'escussione della fideiussione prestata a garanzia del pagamento rateale delle somme risultanti dall'accertamento con adesione, sostenendo l'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 23, commi 17, 18 e 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che ha soppresso l'obbligo della garanzia. La garanzia, tuttavia, era stata prestata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.
La decisione
L'escussione è stata ritenuta legittima. Il regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 20, del d.l. n. 98/2011 stabilisce infatti che la soppressione dell'obbligo di fideiussione non si applica agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 e alle conciliazioni giudiziarie già perfezionati, anche con prestazione di garanzia, alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, per gli accordi già perfezionati anteriormente, resta applicabile la disciplina precedente e la garanzia può essere escussa.
Norme richiamate
Art. 23, commi 17, 18 e 19, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Ha soppresso l'obbligo della fideiussione per il pagamento rateale delle somme dovute in seguito all'accertamento con adesione, ma la soppressione opera secondo i limiti temporali stabiliti dal successivo comma 20.
Art. 23, comma 20, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziarie già perfezionate, anche con la prestazione di garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Prevede un regime transitorio che conserva la disciplina previgente per gli accordi già perfezionati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, anche quando la garanzia sia stata prestata anteriormente.
Art. 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato per le definizioni già perfezionate alle quali continua ad applicarsi la disciplina precedente, in forza del regime transitorio.
Massime di principio
- Quando una nuova norma elimina un obbligo di garanzia, occorre verificare la disciplina transitoria: la nuova regola non necessariamente incide sugli accordi già perfezionati.
- Per stabilire quale disciplina applicare è decisiva la data di perfezionamento dell'accertamento con adesione o dell'accordo, non soltanto la data in cui viene contestata o escussa la garanzia.
- Le garanzie validamente prestate nell'ambito di accordi fiscali già perfezionati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina possono rimanere efficaci ed essere escusse in caso di mancato pagamento.
- La soppressione dell'obbligo di prestare una garanzia per il futuro non comporta automaticamente la liberazione delle garanzie già costituite.
- In situazioni analoghe è necessario confrontare la norma sostanziale con le disposizioni transitorie e verificare espressamente se queste salvaguardino gli accordi o le garanzie anteriori.
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