Sentenza del 29/11/2018 n. 8342 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - IRAP - Autonoma organizzazione - Informatore farmaceutico - Esclusione -Assoggettamento all'imposta - Non sussiste - Richiesta di rimborso - Decorrenza del termine decadenziale - Criterio di riferimento - Sussistenza o meno dell'obbligo di versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento a IRAP della propria attività di informatore farmaceutico, sostenendo l’assenza di autonoma organizzazione. La giurisprudenza di legittimità ha ricondotto tale attività, per le specifiche competenze richieste, all’ambito del lavoro subordinato, anche quando il rapporto sia formalmente qualificato con un contratto scritto di agenzia o di commercio. Di conseguenza, non sussisteva l’obbligo di versare l’IRAP e dovevano essere rimborsate le somme indebitamente pagate.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata riconosciuta fondata quanto all’assenza del presupposto impositivo. Tuttavia, per stabilire quali versamenti fossero ancora rimborsabili, il termine decadenziale previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 doveva decorrere dalla data dei singoli versamenti in acconto, se già in quel momento mancava l’obbligo di versamento. Il rimborso è quindi dovuto solo per le somme richieste entro il termine di decadenza decorrente dai rispettivi pagamenti.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
La domanda di rimborso delle imposte non dovute deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla norma. Quando l’imposta non era dovuta già al momento del pagamento dell’acconto, il termine decorre dalla data di ciascun singolo versamento.
Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997
L’IRAP presuppone l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. L’attività dell’informatore farmaceutico, se priva di autonoma organizzazione e riconducibile sostanzialmente a un rapporto di lavoro subordinato, non integra il presupposto dell’imposta.
Massime di principio
- La qualificazione formale del rapporto come agenzia o collaborazione autonoma non è decisiva: occorre valutare la natura effettiva dell’attività e le competenze concretamente richieste.
- L’attività di informatore farmaceutico, quando presenta caratteristiche sostanzialmente assimilabili al lavoro subordinato e non è dotata di autonoma organizzazione, non è soggetta a IRAP.
- Per il rimborso di acconti IRAP non dovuti ab origine, il termine decadenziale decorre dalla data dei singoli versamenti e non necessariamente dal saldo o dalla dichiarazione annuale.
- È necessario verificare separatamente la tempestività della richiesta per ciascun versamento, perché le somme pagate oltre il termine utile possono non essere più rimborsabili anche se l’imposta non era dovuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 174 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 968 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 970 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 nov 2018Sentenza del 29/11/2018 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →