Cassazione Civile, Ordinanza n. 25592/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società contribuente, recuperando imposte in relazione a fatture passive ritenute relative a operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'esito, ritenendo assolto dall'impresa l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme costituzionali, processuali e tributarie, lamentando in particolare che la CTR avesse reso una motivazione apparente, limitandosi ad aderire alle difese della contribuente e alla sentenza di primo grado senza un'autonoma e concreta disamina del materiale istruttorio e degli atti di causa. La ricorrente ha richiamato gli artt. 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 e l'art. 109 TUIR, oltre agli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 112, 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale e della violazione di legge, l'Agenzia chiedeva in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento formato dai giudici di merito. La Cassazione ha ribadito che, in sede di legittimità, non è consentita una rivalutazione dei fatti né una critica al giudizio di attendibilità delle prove compiuto dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura formalmente prospettata come violazione di legge e nullità processuale è stata ritenuta, nella sostanza, un vizio motivazionale volto a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non consente di sollecitare una revisione del convincimento del giudice di merito né una nuova valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La contestazione del modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e selezionato gli elementi ritenuti più attendibili esula dal sindacato di legittimità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della pretesa insufficienza della motivazione della decisione tributaria.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione relativa alla detraibilità/legittimità delle riprese su fatture per operazioni inesistenti.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione relativa alle fatture asseritamente relative a operazioni inesistenti.
art. 109 TUIR
È richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sulla deducibilità dei costi e sulla sussistenza delle operazioni fatturate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge o di motivazione apparente in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può estendersi al convincimento formato dal giudice di merito sulla base del materiale istruttorio, né al giudizio di prevalenza attribuito alle singole fonti di prova.
- La deduzione di motivazione apparente o di vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, in concreto, mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del compendio probatorio.
- Nel processo tributario, la parte che contesta l'accertamento deve rispettare il riparto dell'onere probatorio, ma la verifica dell'effettiva attendibilità e sufficienza delle prove è devoluta al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità.
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