Cassazione Penale, Sentenza n. 22957/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (02/07/2021) che, in riesame, aveva annullato la misura relativa al reato in materia di armi e aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso (capo A) e per i tentativi di estorsione pluriaggravata (capi B, C, E). Il ricorrente deduce: (i) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi B, C e E, sostenendo di essere stato un "semplice accompagnatore" o di avere un contributo marginale, e quindi che la presenza silente non legittima il suo concorso; (ii) carenza dell'indagine e della motivazione circa l'elemento soggettivo dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (dolo specifico), ossia la consapevolezza di voler procurare vantaggio alla cosca; (iii) omissione e illogicità nella valutazione, con specifica censura per non avere considerato compiutamente le argomentazioni difensive circa la gravità indiziaria e la qualificazione giuridica dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità (ri-valutazioni del compendio probatorio e contrasto con le valutazioni del giudice di merito). Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata, considerando elementi come la partecipazione al profitto delle estorsioni, la sinergia con le condotte di Zagari, la indicazione di Alessi come soggetto abilitato alla riscossione delle somme e la consapevolezza della destinazione delle somme alla cosca nonché la custodia di armi a favore della cosca. La Corte inoltre ha censurato l'attacco limitato a porzioni della motivazione (aspecificità): i vizi devono riguardare l'interezza del provvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero nelle categorie consentite (sostanziale sindacato di merito e riconsiderazione del compendio probatorio)
art. 273 c.p.p.
Riferito dalla difesa in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la valutazione degli indizi, perciò non sussisteva alcuna violazione apprezzabile in sede di legittimità
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato complessivamente gli elementi probatori per ritenere la partecipazione di Alessi
art. 629 c.p.
Norma relativa al delitto di estorsione, richiamata nel contesto dell'apprezzamento degli elementi indiziari a carico del ricorrente
art. 416-bis c.p.
co. 1 e co. 10 (nella discussione)
Riguarda la partecipazione ad associazione mafiosa e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo attraverso elementi quali la destinazione delle somme alla cosca, il profitto e la custodia di armi per la cosca
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che dispone la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario delle decisioni che non comportano la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito che verta sulla valutazione degli elementi probatori: censure che chiedono una diversa lettura degli indizi sono spesso inammissibili
- Per essere ammissibile un ricorso per cassazione occorre rilevare vizi di diritto, manifesta illogicità o carenze motivazionali sull'interezza del provvedimento, non la contestazione parziale di singoli passaggi
- La "presenza silente" in episodi criminosi può essere valutata dal giudice come elemento indiziario di partecipazione se corroborata da altri indizi (partecipazione al profitto, ruolo esplicitamente riconosciuto, indicazione quale riscossore, collegamenti con la cosca)
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede prova o motivazione sull'elemento soggettivo (dolo specifico): la sua sussistenza può essere desunta da dati concreti come la destinazione delle somme alla cosca o l'uso/custodia di armi per la stessa
- Le doglianze difensive devono confrontarsi con l'intero impianto argomentativo del provvedimento impugnato; attacchi limitati a singole parti della motivazione possono risultare aspecifici e quindi inammissibili
- Per contestare la gravità indiziaria in sede di legittimità è necessario mostrare specifiche violazioni della legge o macroscopiche illogicità della motivazione, non solo offrire una diversa interpretazione dei fatti
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