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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47099/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Assise d'appello di Torino nei confronti di Giuseppe Lo Turco; il Procuratore Generale contestava che l'imputato avesse partecipato ad un'associazione terroristica (art. 270-bis c.p.) e avesse concorso in istigazione e apologia (art. 414 c.p.) mediante traduzioni, pubblicazione e gestione di siti/blog (es. "Parole Armate", "Cenere", "Croce Nera Anarchica"), nonché per il possesso e l'uso di utenze/credenziali usate per la diffusione dei comunicati. Il PG denunciava errata applicazione della legge e motivazione carente, avendo la Corte d'appello svalutato dichiarazioni dell'imputato, incontri con associati, attività di traduzione/ripubblicazione e la rilevanza del possesso delle credenziali.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la Corte d'appello per errata applicazione della norma e motivazione insufficiente riguardo all'assoluzione per il capo A) (associazione terroristica), nonché per i capi P) e Q) relativi a istigazione e apologia. La Cassazione ha qualificato rilevanti ai fini penali le attività sistematiche di traduzione e ripubblicazione di materiale proveniente da organizzazioni terroristiche, la gestione/manutenzione di siti e il possesso delle credenziali, e ha stabilito che la valutazione dell'elemento psicologico (dolo) per i reati di istigazione/apologia deve essere compiuta nel contesto delle attività associative. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di appello per una nuova valutazione conforme ai principi di diritto indicati (analisi puntuale delle prove, valutazione del ruolo effettivo dell'imputato, verifica della paternità dei contributi informatici e del dolo).

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    La Corte ha ribadito che integra la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche l'attività sistematica di diffusione verso terzi di informazioni/materiale riferibile al gruppo terroristico, incluse traduzioni e ripubblicazioni: la non-originalità del materiale è irrilevante se la diffusione rafforza il vincolo associativo e dimostra intraneità.

  • art. 414 cod. pen.

    Per l'istigazione e l'apologia è necessario valutare il dolo nel contesto complessivo delle azioni connesse all'associazione: la ripubblicazione e la traduzione possono avere capacità istigatoria/apologetica e concorrere al reato se integrate nel disegno criminoso.

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone può sussistere anche quando l'imputato svolge attività apparentemente 'tecniche' (gestione sito, manutenzione, traduzioni) se tali attività risultano causalmente efficaci e coordinate rispetto alle conducte illecite; possesso delle credenziali attribuisce presunzione di paternità delle attività informatiche salvo prova contraria dell'abuso da parte di terzi.

  • I. n. 146 del 2006

    Normativa antiterrorismo richiamata in relazione all'art. 270-bis: la valutazione della partecipazione terroristica deve guardare alla struttura organizzativa e al ruolo concreto del soggetto, non alla mera diffusa affinità ideologica.

Massime di principio

  • La semplice condivisione o adesione ideologica non basta: per integrare il reato associativo occorre un contributo sistematico e funzionale all'organizzazione (es. traduzioni sistematiche, gestione di siti, coordinamento della diffusione).
  • La ripubblicazione o traduzione di materiale terroristico può rilevare penalmente anche se il contenuto non è originale: conta la capacità di rafforzare proselitismo, apologia o emulazione.
  • Il possesso e l'uso di credenziali/utenze informatiche crea una presunzione logica di paternità delle attività svolte con tali utenze; chi le detiene deve fornire elementi probatori per dimostrare un uso abusivo da parte di terzi.
  • L'elemento psicologico (dolo) nei reati di istigazione/apologia va valutato nel contesto dell'intera attività collegata all'associazione, non isolatamente rispetto a singoli testi o immagini.
  • In sede di appello e di legittimità la motivazione deve essere puntuale: non è ammissibile escludere la rilevanza di dichiarazioni o elementi probatori senza una spiegazione specifica e coerente.
  • In processi che coinvolgono attività online occorre integrare l'analisi tecnica (log file, post, credenziali) con l'analisi del ruolo organizzativo e delle relazioni tra soggetti per determinare responsabilità e concorso.

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