Sentenza n. 784/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L-Medica S.r.l. il 22.2.2023: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 15 - decreto n. 1247 del 13.12.2022), unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D (doc. 16 - All. A al decreto 1247/2022; doc. 17 - All. B al decreto 1247/2022; doc. 18 - All. C al decreto 1247/2022; doc. 19 - All. D al decreto 1247/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L-Medica S.r.l. il 9.10.2023: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 21 - Decreto n. 741/2023), unitamente ai relativi allegati A, B, C e D (doc. 22 - Allegati al Decreto n. 741/2023), nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e sulle linee guida per il ripiano, nonché, con motivi aggiunti, provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette al payback e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale che ha certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e vari atti circolari e presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali che hanno individuato le aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificato le somme dovute. Sono stati dedotti vizi propri degli atti, violazione di legge ed eccesso di potere, asserita retroattività della fissazione dei tetti regionali, violazione dell'affidamento e alterazione dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura stipulati all'esito di gare pubbliche. La ricorrente ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa del payback e la violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica, chiedendo anche il rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. I motivi aggiunti hanno contestato anche i conteggi contabili e gli importi richiesti nei provvedimenti regionali.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback, per il quadriennio 2015-2018, ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Il sistema era conoscibile dalle imprese già dal 2015, quanto all'esistenza del tetto di spesa, alle percentuali di ripiano e al criterio di partecipazione basato sull'incidenza del fatturato; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento non ha introdotto ex novo l'obbligo sostanziale. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né il prezzo contrattuale né l'entità delle forniture, incidendo sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa; non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata: le Regioni si limitano a verificare i dati di fatturato, individuare le aziende e applicare percentuali e criteri già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata riconosciuta la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. n. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, le percentuali di ripiano poste a carico delle aziende fornitrici e il criterio di calcolo della quota dovuta da ciascuna impresa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»
Per gli anni 2015-2018 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano, previa verifica contabile, e di imporre il pagamento delle somme dovute; non attribuisce loro il potere di determinare il tetto o certificare il superamento.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e l'originaria imputazione del superamento alla Regione interessata.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Ha fissato, dal 2014, il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha modificato il comma 8 dell'art. 9-ter, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e la certificazione mediante decreto ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando la procedura speciale di ripiano per le annualità 2015-2018.
art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
«solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»
Ha istituito un fondo e previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende; la Corte costituzionale ha poi esteso la riduzione a tutte le aziende fornitrici, anche a quelle che avevano instaurato controversie.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia sui provvedimenti regionali di quantificazione del payback non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nel meccanismo di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, l'obbligo delle imprese fornitrici di concorrere al ripiano era conoscibile, nei suoi elementi essenziali, già dal 2015; la successiva determinazione del tetto regionale e l'attivazione della procedura di recupero non costituiscono, perciò, applicazione retroattiva di un nuovo obbligo né lesione dell'affidamento tutelabile.
- Il payback dei dispositivi medici opera esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né l'oggetto della prestazione né il prezzo contrattuale; esso incide sulla posizione patrimoniale complessiva del fornitore e, se non è dimostrata un'eccessiva compressione dei margini di utile, non altera di per sé l'esito delle gare pubbliche né viola i principi di evidenza pubblica.
- Quando la Regione, nell'attuazione del payback, si limita a verificare dati contabili, individuare le aziende fornitrici e applicare percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, l'attività è meramente tecnico-contabile, vincolata e priva di potere autoritativo, anche se l'atto è formalmente denominato provvedimento.
- La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell'importo di payback posto a carico di un'azienda fornitrice riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e, non essendo intermediata dall'esercizio di un potere amministrativo discrezionale o autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre non sussiste quando la controversia riguarda un rapporto paritario a valle del potere, avente ad oggetto l'esistenza o il quantum di un'obbligazione patrimoniale.
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