Cassazione Civile, Ordinanza n. 25089/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA richiesto da una società che aveva ottenuto in cessione un credito IVA da altra società. L'Ufficio aveva negato il rimborso perché risultavano omesse le dichiarazioni relative agli anni 2013-2015. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR del Veneto, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo comunque maturata la decadenza dal diritto al rimborso, essendo decorso il termine biennale decorrente dal presupposto d'imposta risalente al 2012. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018 e dell'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina di sanatoria prevista dall'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018 e avesse erroneamente qualificato la mancata presentazione delle dichiarazioni come irregolarità/formalità non sanabile; inoltre si doleva della motivazione asseritamente inesistente o apparente sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR aveva infatti fondato il rigetto sul diverso e autonomo rilievo della decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine biennale, già maturato con riferimento a un presupposto d'imposta risalente al 2012. Poiché i motivi si concentravano sull'applicabilità della sanatoria e sulla qualificazione dell'omissione dichiarativa, senza censurare specificamente la decadenza posta a base della decisione, il ricorso è stato comunque rigettato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato proposto formalmente per violazione e falsa applicazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché non indirizzato contro la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione di legge, ma non esaminato nel merito perché il motivo non attaccava la base decisoria effettiva.
art. 9 del d.l. n. 119 del 2018
Invocato per sostenere la sanabilità dell'omessa presentazione delle dichiarazioni; la Corte non ne ha affrontato l'applicabilità in concreto, ritenendo il motivo non decisivo rispetto alla decadenza dal rimborso.
art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata in relazione al diritto al rimborso IVA; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito nell'ordinamento l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata; motivi che si limitino a contestare argomentazioni diverse o secondarie sono inammissibili.
- Quando la decisione di merito si fonda su una causa autonoma e assorbente, come la decadenza dal diritto fatto valere, la critica deve investire proprio tale presupposto, altrimenti il ricorso non può ottenere accoglimento.
- La deduzione di violazioni di legge è inidonea a superare la decisione se non incide sul punto decisivo effettivamente valorizzato dal giudice di merito.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25068/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25069/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25071/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25072/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25073/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25074/2023 del 23/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →