Cassazione Penale, Ordinanza n. 33678/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la contestazione relativa al superamento dei limiti di reddito. Ha qualificato l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Potenza, affinché l'impugnazione sia trattata secondo il rimedio e dal giudice competenti.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Potenza aveva revocato d'ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Matera e il conseguente decreto di liquidazione delle competenze professionali del difensore per l'attività svolta in appello. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 76 e 92 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto superati, negli anni 2022, 2023 e 2024, i limiti reddituali per effetto dell'erroneo computo dei redditi di altri familiari conviventi. La difesa ha affermato che, negli anni successivi al 2019, il richiedente era l'unico componente della famiglia anagrafica e che, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato il solo reddito personale. Il Procuratore generale ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello, previa riqualificazione dell'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002. La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che il provvedimento di revoca d'ufficio del decreto di ammissione, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, non è ricorribile per saltum in cassazione, ma deve essere impugnato mediante reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che lo ha emesso. Il ricorso per saltum è invece esperibile quando la revoca sia stata adottata su richiesta dell'ufficio finanziario; circostanza non ricorrente nel caso concreto, nel quale la revoca era stata disposta a seguito di accertamenti del giudice.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 115/2002
Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 92 d.P.R. 115/2002
Richiamato dalla difesa in relazione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 99 d.P.R. 115/2002
Individuato dalla Corte come disposizione applicabile per qualificare l'impugnazione quale opposizione contro il provvedimento di revoca.
Massime di principio
- Contro il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal giudice nell'esercizio del potere di autotutela e non su richiesta dell'ufficio finanziario, non è esperibile il ricorso per saltum in cassazione; il rimedio è l'opposizione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002.
- Il ricorso per saltum in cassazione in materia di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esperibile quando la revoca sia stata adottata a seguito di richiesta dell'ufficio finanziario.
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