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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21726/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e di due soggetti indicati come legali rappresentanti in periodi diversi, con recupero di maggiori imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2008, a seguito di PVC e del disconoscimento del regime agevolato ex l. n. 398/1991 per asserita mancanza dei requisiti. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, confermando l'esclusione del regime agevolato ma escludendo la responsabilità solidale di uno dei due soggetti. In appello l'Agenzia proponeva impugnazione principale e i contribuenti appello incidentale. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, nullità della sentenza per contrasto con l'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e violazione/falsa applicazione degli artt. 148 TUIR, 2697 e 2729 c.c. e della l. n. 398/1991. Tuttavia il giudizio è risultato definito da una procedura agevolata di definizione delle liti, con inserimento della sentenza impugnata nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, conv. in l. n. 41/2023, circostanza ritenuta idonea a documentare la regolare definizione della controversia ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022 e l'assenza di diniego.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della controversia nelle forme previste dalla l. n. 197/2022, desunta dall'inserimento della causa nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023. Di conseguenza ha dichiarato estinto il processo di legittimità, facendo salvo il diritto delle parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. Quanto alle spese del giudizio estinto, ha applicato la regola secondo cui restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro di legittimità formale della sentenza impugnata, in relazione al vizio denunciato dall'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale posta a base del motivo di nullità della sentenza.

  • art. 148 TUIR

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali tributarie.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    Richiamati per censurare il riparto dell'onere della prova e l'uso delle presunzioni nel giudizio tributario.

  • l. n. 398/1991

    Indicata come disciplina del regime fiscale agevolato disconosciuto dall'Amministrazione.

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, conv. dalla l. n. 41/2023

    L'inserimento della causa nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi di questa norma è stato ritenuto indice della definizione della lite e funzionale alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 1, commi 186 e segg., l. n. 197/2022

    Norma che disciplina la regolare definizione della controversia tributaria, assunta come presupposto dell'estinzione del processo.

  • art. 1, comma 200, l. n. 197/2022

    Richiamato per escludere, allo stato, la presenza di un diniego alla definizione agevolata.

  • art. 1, comma 198, l. n. 197/2022

    Applicato quale base della declaratoria di estinzione del processo di legittimità.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    È fatta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo la declaratoria di estinzione.

Massime di principio

  • Quando la controversia risulta regolarmente definita tramite gli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge e non risulta un diniego, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, indipendentemente dall'esame dei motivi di ricorso.
  • L'inserimento della causa nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa speciale può costituire prova documentale sufficiente dell'intervenuta definizione della lite.
  • Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale.
  • La declaratoria di estinzione per definizione della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando riguardino vizi della motivazione o violazioni di norme tributarie sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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