Sentenza del 11/02/2020 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.159/2020 ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Contraddittorio preventivo - Ipotesi - Individuazione - ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di recupero per indebita compensazione (commistione di posizioni fiscali non cumulabili). Il ricorrente ha contestato: difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione, omissione del contraddittorio endo-procedimentale e aver effettuato il ravvedimento operoso.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. Il giudice ha ritenuto valida la sottoscrizione digitale (firma del funzionario su delega), verificabile tramite codice QR; la motivazione dell'atto è stata considerata sufficiente perché indica gli elementi essenziali della pretesa impositiva; l'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale non opera in via generale nell'ordinamento interno se non quando sia espressamente previsto o per tributi armonizzati — situazione non ricorrente nel caso di specie — e, comunque, il contribuente non ha indicato in giudizio le ragioni che sarebbero state addotte nel contraddittorio; infine il presunto ravvedimento non è stato provato con documenti idonei. Condanna alle spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 800,00 per compensi.
Norme richiamate
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 24823/2015
Il principio generale del contraddittorio endo-procedimentale opera obbligatoriamente in via stringente soltanto per i tributi armonizzati, in ragione della diretta applicazione del diritto dell'Unione.
Cassazione civile, sez. trib., sentenza 25/03/2011 n. 6928
Conferma il principio secondo cui la motivazione dell'atto tributario è valida se possiede i requisiti minimi che consentono di individuare la pretesa impositiva e permettere il diritto di difesa del contribuente; non è necessaria una motivazione esegetica compiuta, basta indicare criteri di valutazione correlati al caso concreto.
Cassazione civile, sentenze 10/03/2006 n. 5348 e 4632/03
Giurisprudenza consolidata richiamata in tema di sufficienza della motivazione degli atti impositivi e dei requisiti formali della contestazione.
Principio derivante dal diritto dell'Unione europea sul contraddittorio endo-procedimentale
Il diritto UE impone regole sul contraddittorio in ambito tributario, ma nel sistema interno tali regole producono efficacia diretta soprattutto per tributi armonizzati; per gli altri tributi l'obbligo si applica solo se espressamente previsto dalla normativa nazionale.
Massime di principio
- L'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale non è automaticamente esteso a tutti i tributi nell'ordinamento italiano: è soprattutto vincolante per i tributi armonizzati per effetto del diritto UE; per gli altri casi va verificata la previsione normativa specifica.
- La mancata instaurazione del contraddittorio può comportare invalidità dell'atto solo se il contribuente, in giudizio, indica concretamente le ragioni che avrebbe proposto e dimostra che tali ragioni non sono puramente pretestuose e sarebbero effettivamente idonee a incidere sulla decisione.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se contiene gli elementi essenziali che permettono di individuare la pretesa impositiva e consentire l'esercizio del diritto di difesa; non è necessaria una motivazione analitica completa.
- La prova del ravvedimento operoso o di qualsiasi pagamento deve essere fornita con documentazione congrua e riconducibile all'atto impugnato (es. F24 coerente con codici e importi richiesti); mere dichiarazioni o documenti non riconducibili non sono idonei.
- La validità di sottoscrizioni digitali e strumenti telematici (firma digitale, QR code) è riconosciuta e costituisce elemento probatorio della regolarità formale dell'atto.
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