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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07041/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento del saldo di un contratto di appalto avente ad oggetto il completamento di un fabbricato di proprietà del committente. Il convenuto aveva contestato l'entità del corrispettivo dovuto, deducendo che l'opera era affetta da vizi e difformità e che una parte dei lavori risultava incompleta; tali circostanze erano già emerse in un accertamento tecnico preventivo, nel quale erano stati quantificati sia il valore dei lavori eseguiti sia i costi necessari per eliminare i difetti e completare le opere accessorie. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda dell'appaltatore, e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, in mancanza di domanda riconvenzionale del committente per eliminazione vizi, riduzione del prezzo o risarcimento, il giudice non potesse decurtare d'ufficio dal corrispettivo le somme necessarie a rimediare ai vizi. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che la corte territoriale avesse riconosciuto alla controparte un importo superiore a quello richiesto e avesse ignorato le risultanze dell'ATP; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1460, 1667 e 1668 c.c., sostenendo che la contestazione dei vizi e delle opere incompiute fosse sufficiente a paralizzare la pretesa dell'appaltatore senza necessità di domanda riconvenzionale, trattandosi di eccezione di inadempimento e non di domanda autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in materia di appalto, quando l'opera sia completata, il committente convenuto per il pagamento può opporre i vizi e le difformità dell'opera anche senza proporre domanda riconvenzionale, valendosi dell'eccezione di inadempimento e del principio inadimpleti non est adimplendum richiamato dall'art. 1667 c.c. La domanda dell'appaltatore di pagamento del prezzo non può essere accolta se l'appaltatore non dimostra di avere eseguito esattamente la prestazione secondo contratto e regole dell'arte. La decisione di merito, che aveva escluso la rilevanza della contestazione per mancanza di domanda riconvenzionale e aveva omesso di verificare l'esatto adempimento dell'appaltatore, è stata quindi cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato per censurare l'extrapetizione; la Corte, tuttavia, concentra la decisione sulla corretta qualificazione delle difese del committente come eccezione e non come domanda autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 1460 cod. civ.

    richiamato come espressione generale dell'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, applicabile anche in materia di appalto.

  • art. 1667 cod. civ.

    richiamato quale disciplina speciale della garanzia per vizi e difformità dell'opera completata; il secondo periodo dell'ultimo comma è letto come coerente con il principio inadimpleti non est adimplendum.

  • art. 1668 cod. civ.

    richiamato in relazione ai rimedi del committente in presenza di vizi o difformità dell'opera.

  • art. 1669 cod. civ.

    richiamato insieme agli artt. 1667 e ss. come parte della disciplina speciale dell'appalto in tema di vizi e responsabilità.

  • art. 1453 cod. civ.

    evocato per distinguere l'inadempimento generale dalle garanzie speciali dell'appalto.

  • art. 1455 cod. civ.

    evocato per il medesimo fine distintivo rispetto alla disciplina speciale dell'appalto.

  • art. 696 bis cod. proc. civ.

    richiamato come sede dell'accertamento tecnico preventivo nel quale erano stati rilevati e quantificati i vizi e i costi di eliminazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, quando l'opera sia stata ultimata, il committente convenuto per il pagamento può opporre al creditore i vizi e le difformità dell'opera quale eccezione di inadempimento, senza che sia necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale.
  • La disciplina speciale della garanzia per vizi e difformità dell'opera non esclude l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive; pertanto, la difesa del committente può paralizzare o ridurre la pretesa di pagamento dell'appaltatore.
  • L'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
  • In presenza di contestazione fondata dei vizi o delle difformità, la domanda dell'appaltatore non può essere accolta integralmente se il fatto costitutivo del credito, cioè l'esatto adempimento, non risulta provato.
  • L'accertamento tecnico preventivo può rilevare come fonte di prova dei vizi e dei relativi costi, ma non sostituisce la necessaria verifica giudiziale sull'esatto adempimento dell'appaltatore e sulle conseguenze economiche della contestazione del committente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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