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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8226/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il richiedente, originario del Pakistan, aveva domandato in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di aver ricevuto minacce di morte da guerriglieri mujhaiddin, che lo accusavano di essere una spia indiana. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 458/2018 depositata il 23 luglio 2018, aveva riformato l’ordinanza e respinto tutte le forme di protezione richieste: aveva giudicato il racconto poco circostanziato e internamente incongruente, escluso che fosse stato dimostrato il rischio di persecuzione o di danno grave e ritenuto non provata una condizione personale di vulnerabilità. Il richiedente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 702-ter, 702-quater, 134 e 327 c.p.c., sostenendo che l’appello del Ministero fosse tardivo perché notificato oltre trenta giorni dalla lettura in udienza dell’ordinanza del Tribunale, da equiparare alla comunicazione. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007, contestando la valutazione di non credibilità e lamentando che la Corte d’appello non avesse adeguatamente spiegato perché fosse errata la diversa valutazione del Tribunale. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, lett. c), sostenendo che in Pakistan fosse in corso una situazione di guerra idonea a fondare la protezione sussidiaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: poiché il Ministero era rimasto contumace in primo grado, il termine breve per appellare non decorreva dalla lettura in udienza dell’ordinanza; in mancanza di notificazione della decisione da parte dell’altra parte, trovava applicazione il termine lungo dell’art. 327 c.p.c., sicché l’appello era tempestivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la valutazione di credibilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e la censura si risolveva in una contrapposizione alla motivata valutazione della Corte d’appello, senza un’idonea denuncia del vizio nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: la Corte territoriale aveva esaminato la situazione del Pakistan sulla base di fonti internazionali accreditate, tra cui EASO 2017, e aveva motivatamente escluso una situazione di violenza generalizzata rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c); le allegazioni del ricorrente, prive di fonti internazionali di supporto, sollecitavano una nuova valutazione del merito. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-quater c.p.c.

    in tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell’appello decorre, quando l’Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l’altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., perchè il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l’ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita

    Il termine breve di trenta giorni previsto per l’appello nel rito sommario opera nei confronti della parte costituita. Se la parte interessata all’impugnazione è rimasta contumace, il termine breve decorre solo quando l’altra parte le notifica la decisione; in mancanza si applica il termine lungo.

  • art. 327 c.p.c.

    in tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell’appello decorre, quando l’Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l’altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., perchè il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l’ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita

    In caso di contumacia in primo grado, se la decisione non è notificata dalla controparte, l’impugnazione è soggetta al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., e non al termine breve del rito sommario.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007

    Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, compiuta applicando i parametri normativi, la ragionevolezza e i criteri presuntivi, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    la Corte di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’ articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati (EASO 2017).

    L’accertamento dei presupposti della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) richiede la valutazione della situazione del Paese d’origine sulla base di informazioni pertinenti; la Corte ha ritenuto insussistente il rischio qualificato dopo aver esaminato fonti internazionali accreditate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel caso, la Corte d’appello ha compiuto il dovuto vaglio delle dichiarazioni del richiedente, alla luce delle informazioni relative al paese di provenienza, e, argomentatamente discostandosi dalla valutazione del Tribunale, le ha ritenute non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, sicchè la doglianza costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure idoneamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    La mera contrapposizione alla valutazione di fatto motivata del giudice di merito non integra un’ammissibile censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; il ricorso deve dedurre il vizio nei limiti propri di tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito sommario di cognizione, quando la parte che intende impugnare è rimasta contumace in primo grado, il termine breve per l’appello decorre solo se la decisione le è notificata dalla controparte; in mancanza si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale, se compiuta applicando i criteri normativi e con motivazione adeguata, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere contestata in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione.
  • La verifica del rischio di violenza indiscriminata rilevante ai fini della protezione sussidiaria deve basarsi sulla valutazione della situazione del Paese d’origine alla luce di informazioni pertinenti; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o allegazioni non sorrette da fonti internazionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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