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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) anno scolastico 2025/2026 del 28/10/2025 (prot n. -OMISSIS-del 30/10/25), redatto dall’-OMISSIS-di Casoria, nella parte in cui ha assegnato all'alunno -OMISSIS-un numero di sole 18 ore di sostegno, inferiore ed insufficienti rispetto a quelle necessarie e dovute, in considerazione dell’orario scolastico e della frequenza di 30 ore ed in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche nonché per le ragioni di cui al presente ricorso che qui si intendano per trascritte; 2) del verbale di GLO -OMISSIS-del 28/10/2025 (prot-OMISSIS- del 28/10/2025) dell’-OMISSIS-” di Casoria, se e per quanto di ragione nei termini meglio precisati nel presente ricorso che qui si intendano per trascritti; 3) del/i decreto/i e, comunque, di ogni ulteriore provvedimento, di cui si ignorano estremi e contenuto, con cui il Dirigente Scolastico dell’-OMISSIS-di Casoria ha assegnato a --OMISSIS-, classe-OMISSIS-scuola secondaria di primo grado di Casoria, l’insufficiente numero di 18 ore di sostegno e di tutto quanto in esso rilevato, nonché del Verbale di GLI relativo all’a.s. 2025/2026, di cui si ignorano estremi e contenuto, nella parte in cui sono state assegnate contraddittoriamente n. 18 ore sostegno a -OMISSIS-e, dunque, se e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente e per le ragioni meglio dettagliate nel presente ricorso, che qui si intendano per trascritte.

Giustizia amministrativa202507011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026, verbale GLO e ulteriori atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno al minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il PEI del 28 ottobre 2025, il verbale del GLO e gli ulteriori atti con cui al minore sono state assegnate 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 30 ore. È stata dedotta l'insufficienza delle ore assegnate rispetto alla grave disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla diagnosi di disturbo dello spettro autistico con difficoltà nella comunicazione verbale e alla diagnosi funzionale che indicava la necessità di sostegno scolastico specializzato in deroga per gravità. Il ricorso ha inoltre contestato l'assenza, nel PEI, di una spiegazione dei criteri seguiti e delle ragioni giustificative del monte ore, nonché il richiamo, da parte del dirigente scolastico, a limiti astratti all'assegnazione delle ore, senza considerare la situazione concreta dell'alunno. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In sede sommaria, il PEI è apparso illegittimo perché ha assegnato 18 ore settimanali di sostegno senza esplicitare i criteri e le ragioni della determinazione, nonostante la frequenza di 30 ore, la grave disabilità certificata e la documentazione sanitaria attestante la necessità di sostegno specializzato in deroga per gravità. Il fumus è stato ulteriormente ravvisato nel fatto che la nota del dirigente scolastico sosteneva l'esistenza di limiti astratti all'assegnazione delle ore, in contrasto con la necessità di valutare la specifica situazione dell'alunno. Il periculum è stato riconosciuto nell'avanzamento dell'anno scolastico, ormai prossimo alla fine del primo quadrimestre, e nella natura fondamentale della situazione giuridica tutelata. Il Collegio ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di riesaminare il PEI e assumere le conseguenti determinazioni sull'assegnazione di ore adeguate al fabbisogno del minore entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata al 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza dopo aver valutato fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    Rileva quale base della certificazione della grave disabilità del minore, elemento considerato nella valutazione sommaria della necessità di un adeguato sostegno scolastico.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità del minore, dei genitori o tutori e degli altri dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico, l'amministrazione deve considerare concretamente la gravità della disabilità, la documentazione sanitaria e il fabbisogno individuale dell'alunno; non può fondare la decisione su limiti astratti all'assegnazione delle ore.
  • Un Piano Educativo Individualizzato che assegni un monte ore di sostegno senza indicare i criteri applicati e le ragioni giustificative della quantificazione è, in sede cautelare, suscettibile di essere ritenuto illegittimo per carenza di motivazione.
  • Quando l'anno scolastico è già avanzato e la controversia riguarda il sostegno necessario a un minore con grave disabilità, l'avanzamento dell'anno e la natura fondamentale della situazione giuridica possono integrare il periculum in mora.
  • La sospensione cautelare degli atti di assegnazione delle ore di sostegno può essere disposta ai fini del riesame, con ordine all'amministrazione di rivalutare il PEI e determinare un numero di ore adeguato al concreto fabbisogno dell'alunno entro un termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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