Sentenza n. 7941/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - Decreto del direttore generale dell'Area Sanita' e sociale n. 172 del 13 dicembre 2022- (Codice interno: 491472) pubblicato sul BUR Regione Veneto n. 151 del 14.12.2022 nella quale si è provveduto ad individuare la ricorrente nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell'art. 9 ter del DL n. 78/2015 conv. L. 125/2015; nonché, per quanto occorrer possa, in parte qua: - del D.M. della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del D.M. della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - delle Circolari MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - degli Accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181-182 criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – 2019 nonché sugli schemi dei DM attuativi; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 e Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 - del DM della Salute del 15 giugno 2012 e 24 maggio 2019; - di tutti gli altri atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di inserimento dell'impresa nell'elenco delle aziende soggette al payback per dispositivi medici e di determinazione delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018, nonché atti ministeriali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Veneto adottato ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con il quale è stata inserita nell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici ed è stata individuata la quota dovuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati altresì impugnati, in parte qua, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, circolari, accordi e intese presupposti. La ricorrente ha dedotto violazione delle norme sul procedimento e difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta; violazione della disciplina sui contratti pubblici, dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, dei principi eurounitari e convenzionali, nonché degli artt. 3, 9, 32, 41, 53, 97 e 117 Cost.; illegittimità del meccanismo di payback per retroattività, lesione dell'affidamento, violazione dei principi di collaborazione e buona fede e omessa preventiva rinegoziazione dei contratti. È stata inoltre prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando i precedenti formatisi sul payback dei dispositivi medici e le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024. Ha respinto le censure rivolte agli atti statali e agli atti presupposti, ritenendo manifestamente infondati i dubbi di illegittimità costituzionale e le doglianze fondate sui principi eurounitari e convenzionali. Il meccanismo è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e configurabile come contributo solidaristico previsto dalla legge. È stata esclusa la retroattività sostanziale, poiché l'obbligo di ripiano e il relativo meccanismo erano conoscibili dagli operatori già dal 2015; non è stata riconosciuta una lesione dell'affidamento né l'obbligo di preventiva rinegoziazione dei contratti. Quanto al decreto regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che l'attività regionale sia meramente tecnico-contabile, vincolata e ricognitiva, priva di esercizio di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo di natura patrimoniale, relativo alla correttezza del calcolo della somma dovuta, devoluto al giudice ordinario; è stata riconosciuta la possibilità di riproposizione davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per l'evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici è pari al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento per il 2017 e successivi; ciascuna azienda concorre in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa regionale.
La norma istituisce il meccanismo di payback, individua i soggetti obbligati, la misura del concorso e il criterio di calcolo dell'obbligazione.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Le Regioni e le province autonome definiscono l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.
La disposizione attribuisce alle Regioni un'attività attuativa e ricognitiva, senza margini di discrezionalità amministrativa, finalizzata a individuare le imprese e gli importi dovuti.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano a carico delle Regioni.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale della spesa per dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la certificazione ministeriale dello scostamento.
decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022
Ha certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e quantificato, per ciascuna Regione, lo scostamento e la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende.
decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
Ha adottato le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, disciplinando le attività di ricognizione, validazione e calcolo del fatturato delle imprese.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata mediante rinvio ai precedenti pertinenti.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, trattandosi di rapporto patrimoniale a valle di attività vincolata.
Massime di principio
- Nel meccanismo di payback dei dispositivi medici, le attività regionali di verifica contabile, individuazione delle imprese obbligate, calcolo del fatturato e applicazione delle percentuali di ripiano fissate dalla legge sono attività vincolate, meramente ricognitive e prive di esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative alla correttezza del calcolo della quota di payback posta a carico di una singola impresa, quando riguardano il rapporto obbligatorio patrimoniale derivante direttamente dalla legge e dagli atti statali presupposti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La disciplina del payback dei dispositivi medici non viola il principio di irretroattività quando la normativa successiva si limita a rendere operative procedure già previste e l'obbligo di ripiano era conoscibile dagli operatori economici prima delle gare e della stipulazione dei contratti.
- La previsione legislativa di un contributo a carico delle imprese fornitrici, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e parametrato al superamento di un tetto di spesa, è compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e riserva di legge se la legge individua soggetti obbligati, oggetto e criteri essenziali della prestazione.
- La conoscibilità ex ante del meccanismo di ripiano esclude, in linea di principio, un affidamento tutelabile delle imprese nel mantenimento integrale dei prezzi di vendita e non impone all'amministrazione la preventiva rinegoziazione dei contratti di fornitura.
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