Cassazione Penale, Sentenza n. 7441/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 106.804,32 emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania (14/03/2023). Il sequestro era relativo a presunti reati di falso e truffa e violazioni fiscali e amministrative (artt. 81, 110, 483, 453, 459 c.p.; art. 76 DPR 445/2000; art. 27 d.lgs. 239/2010; art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). In cassazione il ricorrente deduceva plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, in particolare sulla sussistenza del periculum in mora e su varie questioni di diritto processuale e sostanziale (artt. e principi richiamati nel ricorso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente. Inoltre è emersa una sopravvenuta carenza di interesse dovuta al dissequestro delle somme, che rende l'impugnazione priva di oggetto. La Corte ha precisato che l'inammissibilità determinata da nuovi elementi di fatto sopravvenuti (es. dissequestro) non costituisce comportamento colposo del ricorrente e, pertanto, non può giustificare la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e non legittima l'addebito delle spese di Cassazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato tra le fattispecie penali contestate (concorso di persone nel reato); la decisione non entra nel merito delle accuse penali perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia e perdita di interesse.
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato tra le imputazioni contestate; non è stata effettuata valutazione di merito a causa dell'inammissibilità.
art. 483, 453, 459 c.p.
Richiamate come norme relative ai reati di falso e reati connessi contestati in relazione al sequestro; la sentenza di cassazione non si pronuncia sul loro accertamento sostanziale.
art. 76 DPR 445/2000
Norma richiamata tra le violazioni amministrative/false dichiarazioni correlate alle imputazioni; valutazione non affrontata nel merito per ragioni procedurali.
art. 27 d.lgs. 239/2010
Richiamata tra le norme che regolano obblighi fiscali/tributari connessi alle contestazioni; applicazione non esaminata nel merito.
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
Norma penale tributaria richiamata tra le contestazioni; la decisione di inammissibilità impedisce la valutazione sostanziale.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione del ricorso; il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti, ma poi ha rinunciato al ricorso.
art. 321 e 521 c.p.p.
Richiamati tra le norme invocate nel ricorso (violazione di legge); la Corte si pronuncia però sull'inammissibilità per rinuncia piuttosto che sul merito delle doglianze processuali dedotte.
art. 616 c.p.p.
Richiamato nel contesto della sanzione per impugnazioni infondate; la Corte specifica che la sopravvenuta perdita di interesse dovuta a fatti nuovi (dissequestro) non è indice di colpa e non giustifica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione: il giudizio si estingue senza esame del merito.
- La sopravvenuta perdita di interesse (es. dissequestro degli oggetti della impugnazione) può rendere l'impugnazione inammissibile per carenza di oggetto; il procedimento viene quindi dichiarato privo di seguiti sul merito.
- La perdita di interesse sopravvenuta non costituisce automaticamente comportamento colposo del ricorrente: non è di per sé idonea a fondare condanne pecuniarie a favore della Cassa delle ammende o a caricarlo delle spese della Cassazione.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare (es. sequestro), è cruciale verificare e documentare l'esistenza dell'interesse a ogni stadio del processo; l'emersione di fatti nuovi va tempestivamente comunicata per evitare inutili procedimenti.
- Se si contesta il periculum in mora a fondamento di misure cautelari, occorre portare motivazione puntuale e elementi di fatto idonei a dimostrare l'assenza o l'insussistenza di detto pericolo; tuttavia, se l'impugnante rinuncia o sopravviene la perdita dell'oggetto, il giudizio rimane infruttuoso.
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