Sentenza n. 8645/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per accertare - previa tutela cautelare - l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad, in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto in data 10 giugno 2025, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato presentata il 10 giugno 2025 e per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso, previa tutela cautelare. Nelle more della trattazione della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per il 25 giugno 2026 allo scopo di formalizzare l'istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza. Nel giudizio è stato inoltre proposto reclamo contro il decreto della competente Commissione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo la legittimazione del lavoratore interessato a beneficiarne.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto avesse fatto venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia sull'obbligo del MAECI di provvedere. Il reclamo contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 richieda la presenza dell'istante sul territorio italiano e che, nel caso concreto, non fosse accertata una situazione idonea a consentire l'applicazione della disposizione in favore di soggetti presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Il ricorrente non si trovava in Italia e non risultavano pendenti né un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno né una domanda di protezione internazionale. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del flusso massiccio di richieste di visto gravante sulla rappresentanza diplomatica in Pakistan e della particolare complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nelle more della definizione del giudizio, senza che il giudice adottasse una misura cautelare, poiché l'attivazione del procedimento amministrativo ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 119 d.P.R. n. 115/2002
impone la presenza dell’istante sul territorio italiano
Il patrocinio a spese dello Stato, secondo la ricostruzione applicata dal Collegio, presuppone la presenza dell'istante sul territorio italiano; nel caso esaminato non ricorrevano le condizioni per estendere tale disciplina a soggetti presenti irregolarmente, non essendo pendenti né una procedura per il permesso di soggiorno né una domanda di protezione internazionale.
Massime di principio
- L'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente, intervenuta nelle more del giudizio sul silenzio, determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione quando venga meno l'utilità concreta di una pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, la presenza dell'istante sul territorio italiano costituisce un presupposto rilevante; in assenza di tale presenza, e in mancanza di un procedimento pendente per il rilascio del permesso di soggiorno o di una domanda di protezione internazionale, il reclamo contro la declaratoria di inammissibilità può essere respinto.
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