Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa appaltatrice per il pagamento del corrispettivo di lavori edili. Il committente ha proposto opposizione deducendo vizi delle opere e l'esecuzione di lavori mai commissionati, e ha formulato domanda riconvenzionale per la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei difetti. Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione; il tribunale, in appello, ha confermato il rigetto della riconvenzionale per decadenza dalla garanzia per vizi, rilevando che il committente non aveva provato la data di consegna dell'opera né la tempestività della denuncia. Quanto alla pretesa dell'impresa per lavori extracontrattuali, il tribunale ha ritenuto non provata l'esecuzione di tali lavori e soprattutto non provato un nuovo e diverso accordo contrattuale, valorizzando anche la circostanza che l'impresa aveva emesso due fatture (una in acconto e una a saldo) e solo successivamente, a distanza di oltre un anno, una ulteriore fattura per lavori ulteriori. Con il ricorso per cassazione l'impresa ha denunciato, con un unico motivo pluriconnesso, l'omesso esame di fatti decisivi e vizi di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il perfezionamento di un accordo per lavori aggiuntivi, avesse negato l'effettiva esecuzione di tali lavori nonostante prove testimoniali di segno opposto e avesse trascurato che si trattava di lavori aggiuntivi concordati su ordine del committente, senza necessità di forma scritta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e sollevavano anche questioni non trattate nei gradi di merito, come quella della necessità della forma scritta per varianti o lavori extracontrattuali. La Corte ha inoltre osservato che il tribunale aveva effettivamente esaminato la questione del nuovo accordo e l'aveva ritenuta indimostrata, sicché non ricorreva il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. Nella motivazione non era ravvisabile alcuna anomalia motivazionale rilevante in cassazione, perché la decisione di merito aveva fornito una ragione logica sufficiente, fondata sia sull'insufficienza della prova testimoniale sia su un elemento indiziario rappresentato dalla sequenza delle fatture emesse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
richiamato come base per la definizione camerale del ricorso in sede di legittimità
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio della causa
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
la nuova formulazione consente il sindacato solo per l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 12 disp. prel. c.c.
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi
è richiamato per interpretare la portata della riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
viene applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di omesso esame di un fatto decisivo o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove, perché il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è deducibile quando il fatto sia stato comunque esaminato dal giudice di merito, ancorché ritenuto non provato.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., la censura motivazionale è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che integrino un vizio costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La prova di un accordo ulteriore rispetto al contratto originario e la prova dell'esecuzione di lavori extra contratto devono essere offerte dalla parte che li allega; in mancanza di prova sufficiente, la pretesa al pagamento non può essere accolta.
- La deduzione di questioni nuove in cassazione, non affrontate nei precedenti gradi di merito, è preclusa quando richieda accertamenti di fatto o introduca profili non oggetto del contraddittorio precedente.
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