Cassazione Penale, Sentenza n. 21503/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/12/2024 che aveva rigettato l'opposizione all'espulsione disposta dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla valutazione dell'inesistenza di una pregressa e stabile convivenza con familiari in Italia e alla ritenuta totale assenza di legami familiari in Ecuador, evidenziando che il Tribunale non ha considerato documentazione prodotta (dichiarazione della madre sulla residenza in Italia e sulla morte del padre in Ecuador, e la disponibilità della Comunità CEIS di Trasta ad avviare un percorso di recupero). Si contesta inoltre l'uso di una nota della polizia giudiziaria del 11/05/2024 e il richiamo ad un fatto del 2019 come elementi sufficienti a ritenere la pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato carenze di motivazione nel provvedimento impugnato: il Tribunale non si è confrontato con la documentazione prodotta successivamente alla nota di polizia e ha valutato in modo superficiale la pericolosità, basandosi solo sulla gravità del reato e su elementi anteriori. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza del 18/12/2024 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio nel quale dovranno essere esaminati e valutati adeguatamente gli elementi probatori prodotti (legami familiari in Italia, assenza di familiari in Ecuador, e la disponibilità di un percorso di recupero presso la Comunità CEIS).
Norme richiamate
La norma sull'espulsione di stranieri condannati viene applicata ma la sua applicazione richiede una motivazione adeguata che valuti i legami familiari e le esigenze di reinserimento; il provvedimento impugnato non ha compiutamente valutato tali elementi.
Costituzione, art. 27 comma 3
Il principio costituzionale secondo cui la pena ha funzione rieducativa impone che, in caso di misure espulsive verso stranieri condannati, siano valutati anche gli aspetti relativi alla possibilità di recupero e ai legami familiari; la Corte ha ravvisato omissioni nella valutazione di tali aspetti.
Massime di principio
- Il giudice che dispone o conferma un'espulsione deve motivare puntualmente la valutazione dei legami familiari del condannato in Italia: la mancata convivenza con un familiare non esclude di per sé l'esistenza di legami rilevanti.
- Documenti prodotti successivamente a indagini o note antecedenti devono essere presi in considerazione e motivatamente valutati; una nota di polizia non è sufficiente a travolgere elementi probatori nuovi e specifici.
- La valutazione della pericolosità sociale non può basarsi esclusivamente sulla gravità del reato commesso in passato: occorre considerare anche il tempo trascorso, la natura del reato, e le misure di recupero concretamente disponibili (es. disponibilità di comunità riabilitative).
- Carente motivazione sui punti chiave (legami familiari, assenza di supporto nel paese d'origine, disponibilità di percorsi di recupero) comporta annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe il difensore deve documentare e sottolineare eventuali elementi nuovi o sopravvenuti (decesso di familiari all'estero, offerte concrete di assistenza in Italia) per impedire una valutazione esclusivamente formale.
Testo integrale
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