Sentenza n. 262/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Prato, Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Prato che aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo ex l. 210/1992 e posto a carico del Ministero le spese di lite e quelle di CTU
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere l'indennizzo previsto dalla l. 210/1992 per danni da emotrasfusione, con lesione ascrivibile alla quarta categoria della tabella A del d.P.R. 834/1981, a decorrere dalla domanda amministrativa, e aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, oltre accessori, nonché delle spese di CTU. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale l'8 maggio 2025. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, la ricorrente ha notificato il ricorso per ottemperanza il 14 ottobre 2025, depositandolo il 20 ottobre 2025. Il ricorso lamentava quindi la persistente mancata esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al competente ufficio del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Prato, se e nella misura in cui l'adempimento sia ancora dovuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale della Prevenzione del Ministero della Salute, con facoltà di delega, senza diritto a compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La decisione si fonda sull'accertata definitività della sentenza azionata, sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e sulla persistente necessità di dare attuazione al comando giudiziale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
l. 210/1992
Costituisce la base normativa del diritto all'indennizzo riconosciuto alla persona danneggiata da emotrasfusione.
d.P.R. 834/1981, tabella A, quarta categoria
Rileva ai fini dell'ascrivibilità della lesione alla categoria tabellare sulla quale si fonda il diritto all'indennizzo accertato dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando una sentenza definitiva abbia imposto un obbligo di adempimento e l'amministrazione non vi abbia ancora dato esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di eseguire il comando contenuto nella sentenza entro un termine determinato, limitando l'ordine a quanto risulti ancora dovuto.
- In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione obbligata, conferendogli un termine ulteriore per provvedere e la facoltà di delega.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →