Sentenza del 10/02/2015 n. 1148 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sanzioni - Versamenti tardivi e dichiarazione infedele - Alternatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della sanzione applicabile quando il contribuente presenta una dichiarazione infedele e, conseguentemente, versa tardivamente o in misura insufficiente gli acconti dovuti. L'art. 13 del d.lgs. 471/1997 sanziona l'insufficiente versamento alle scadenze previste, mentre l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto sanziona la dichiarazione infedele. La questione è se tali sanzioni possano essere applicate cumulativamente oppure se siano alternative, consentendo al contribuente di regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso sulla base della violazione dichiarativa.
La decisione
La sentenza ha stabilito che le sanzioni sono diverse ma alternative e non possono essere cumulate per il medesimo illecito sostanziale. In caso di dichiarazione infedele, il contribuente può correggerla mediante ravvedimento operoso applicando la sanzione prevista per la dichiarazione infedele, senza aggiungere anche la sanzione prevista dall'art. 13 per l'insufficiente versamento degli acconti. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata infondata nella parte in cui pretendeva il cumulo delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. 471/1997
Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti
La disposizione sanziona l'insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute alle scadenze previste, ma non può essere cumulata con la sanzione per dichiarazione infedele quando il mancato versamento deriva dalla medesima infedeltà dichiarativa.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 471/1997
Sanzione per dichiarazione infedele
La norma disciplina la violazione consistente nell'indicazione in dichiarazione di un imponibile o di un'imposta inferiore a quella effettivamente dovuta. In presenza di tale violazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso.
Istituto del ravvedimento operoso
Consente al contribuente di correggere spontaneamente la dichiarazione e versare le imposte dovute con la sanzione ridotta prevista per la violazione regolarizzata. La sanzione per dichiarazione infedele non deve essere accompagnata da quella per insufficiente versamento quando le violazioni sono sostanzialmente riconducibili allo stesso fatto.
Massime di principio
- Quando l'insufficiente versamento è una conseguenza diretta di una dichiarazione infedele, occorre verificare se si tratti di un unico illecito sostanziale anziché di due violazioni autonomamente sanzionabili.
- Le sanzioni per dichiarazione infedele e per omesso o insufficiente versamento, pur riferendosi a condotte astrattamente diverse, sono alternative quando riguardano il medesimo debito d'imposta e la stessa condotta evasiva.
- Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso correggendo la dichiarazione e applicando la sanzione relativa alla dichiarazione infedele, senza subire automaticamente anche la sanzione per insufficiente versamento.
- Il cumulo delle sanzioni non è giustificato quando comporta una duplicazione punitiva per il medesimo risultato, salvo che risultino condotte autonome, distinte e non meramente conseguenziali.
- Nelle situazioni analoghe è necessario confrontare la causa dell'omesso versamento con il contenuto della dichiarazione: se il versamento insufficiente deriva dall'errore dichiarativo, prevale il trattamento sanzionatorio della dichiarazione infedele.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 feb 2015Sentenza del 10/02/2015 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 feb 2015Sentenza del 10/02/2015 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 feb 2015Sentenza del 10/02/2015 n. 200 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 feb 2015Sentenza del 10/02/2015 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 feb 2015Sentenza del 10/02/2015 n. 256 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 feb 2015Sentenza del 10/02/2015 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →