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Sentenza

Sentenza del 10/02/2015 n. 1148 - Comm. Trib. Prov. Milano

Sanzioni - Versamenti tardivi e dichiarazione infedele - Alternatività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione della sanzione applicabile quando il contribuente presenta una dichiarazione infedele e, conseguentemente, versa tardivamente o in misura insufficiente gli acconti dovuti. L'art. 13 del d.lgs. 471/1997 sanziona l'insufficiente versamento alle scadenze previste, mentre l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto sanziona la dichiarazione infedele. La questione è se tali sanzioni possano essere applicate cumulativamente oppure se siano alternative, consentendo al contribuente di regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso sulla base della violazione dichiarativa.

La decisione

La sentenza ha stabilito che le sanzioni sono diverse ma alternative e non possono essere cumulate per il medesimo illecito sostanziale. In caso di dichiarazione infedele, il contribuente può correggerla mediante ravvedimento operoso applicando la sanzione prevista per la dichiarazione infedele, senza aggiungere anche la sanzione prevista dall'art. 13 per l'insufficiente versamento degli acconti. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata infondata nella parte in cui pretendeva il cumulo delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.lgs. 471/1997

    Sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti

    La disposizione sanziona l'insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute alle scadenze previste, ma non può essere cumulata con la sanzione per dichiarazione infedele quando il mancato versamento deriva dalla medesima infedeltà dichiarativa.

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. 471/1997

    Sanzione per dichiarazione infedele

    La norma disciplina la violazione consistente nell'indicazione in dichiarazione di un imponibile o di un'imposta inferiore a quella effettivamente dovuta. In presenza di tale violazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso.

  • Istituto del ravvedimento operoso

    Consente al contribuente di correggere spontaneamente la dichiarazione e versare le imposte dovute con la sanzione ridotta prevista per la violazione regolarizzata. La sanzione per dichiarazione infedele non deve essere accompagnata da quella per insufficiente versamento quando le violazioni sono sostanzialmente riconducibili allo stesso fatto.

Massime di principio

  • Quando l'insufficiente versamento è una conseguenza diretta di una dichiarazione infedele, occorre verificare se si tratti di un unico illecito sostanziale anziché di due violazioni autonomamente sanzionabili.
  • Le sanzioni per dichiarazione infedele e per omesso o insufficiente versamento, pur riferendosi a condotte astrattamente diverse, sono alternative quando riguardano il medesimo debito d'imposta e la stessa condotta evasiva.
  • Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso correggendo la dichiarazione e applicando la sanzione relativa alla dichiarazione infedele, senza subire automaticamente anche la sanzione per insufficiente versamento.
  • Il cumulo delle sanzioni non è giustificato quando comporta una duplicazione punitiva per il medesimo risultato, salvo che risultino condotte autonome, distinte e non meramente conseguenziali.
  • Nelle situazioni analoghe è necessario confrontare la causa dell'omesso versamento con il contenuto della dichiarazione: se il versamento insufficiente deriva dall'errore dichiarativo, prevale il trattamento sanzionatorio della dichiarazione infedele.

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